Cassazione Penale, Ordinanza n. 26514/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per più episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo ha chiesto la riqualificazione dei fatti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere considerata meno grave. Nella successiva memoria ha anche chiesto la riassegnazione del ricorso ad altra sezione. La Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivisitazione del materiale probatorio già valutato nei gradi di merito e perché sostanzialmente ripetitivo delle doglianze già proposte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, in via pregiudiziale, che non era ancora maturata la prescrizione per il regime applicabile ai fatti anteriori alla disciplina del 2017. Nel merito del motivo, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva escluso la lieve entità sulla base di elementi quali il proposito di avvalersi di altri soggetti per lo spaccio, la non modestia dei quantitativi di stupefacente, la varietà delle sostanze trattate e il carattere abituale e sistematico delle cessioni. Ha inoltre escluso qualsiasi contraddizione tra il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e la concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni diverse. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
integra la fattispecie base dei reati in materia di stupefacenti per detenzione e cessione; la decisione conferma la condanna per più ipotesi riconducibili a tale norma.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
la lieve entità richiede una valutazione complessiva del caso concreto e non è configurabile quando gli indici fattuali evidenziano non occasionalità, sistematicità e non modestia dell'attività illecita.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
richiamata per escludere la maturazione della prescrizione secondo il regime applicabile ai fatti di causa.
Massime di principio
- La riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti non può essere ottenuta in cassazione attraverso censure che mirano solo a una nuova valutazione del fatto o delle prove già scrutinati dai giudici di merito.
- Per escludere l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve compiere una valutazione complessiva del caso concreto, valorizzando indici quali l'organizzazione dell'attività, la sistematicità delle cessioni, la pluralità e varietà delle sostanze trattate e l'entità non irrisoria dello stupefacente.
- Il mancato riconoscimento della lieve entità non è incompatibile con la concessione delle attenuanti generiche, perché le due valutazioni hanno presupposti e finalità differenti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza economica è la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
Come è indicizzato
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