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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09363/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (procacciatore)

La controversia

Una società fornitrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di una fornitura non saldata. La controparte proponeva opposizione e, in via riconvenzionale, chiedeva il riconoscimento di una provvigione pari al 10% su un affare concluso con una società giordana, sostenendo di aver messo in contatto le parti. Il Tribunale rigettava l’opposizione sul credito monitorio ma accoglieva la riconvenzionale, ritenendo provato l’accordo sulla provvigione; la Corte d’appello confermava sia il credito monitorio sia la provvigione, compensando per un terzo le spese. In Cassazione, il ricorso incidentale della società resistente contestava: la valutazione di una e-mail asseritamente decisiva; l’asserita omessa pronuncia sul contenuto probatorio del documento; il travisamento delle prove; l’uso indebito della prova presuntiva; l’omessa considerazione del mancato deposito di scritture contabili; l’ammissione della prova testimoniale in assenza di principio di prova scritta; e l’omesso esame circa l’effettiva esecuzione dell’affare. Il ricorso principale, invece, censurava il mancato riconoscimento degli interessi moratori ex l. n. 231/2002 sulla provvigione e la compensazione parziale delle spese in assenza di appello specifico sul punto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso incidentale, ritenendo inammissibili tutti i motivi relativi alla ricostruzione dell’accordo di provvigione e alle prove poste a base della decisione di merito. Ha invece accolto il ricorso principale limitatamente a due profili: ha riconosciuto che gli interessi moratori della l. n. 231/2002 spettano anche al procacciatore/mediatore assimilato, quando l’attività si inserisce nell’attività imprenditoriale di una società; ha inoltre ritenuto illegittima la modifica d’ufficio della regolazione delle spese in assenza di specifica impugnazione del relativo capo, essendosi la sentenza di merito sostanzialmente confermata. L’ordinanza si chiude con l’accoglimento del ricorso principale nei limiti indicati, con conseguente cassazione sul punto e rinvio per il regolamento delle spese e per la rideterminazione degli accessori dovuti sulla provvigione, mentre il ricorso incidentale è definitivamente respinto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e afferma che la modifica delle spese in appello richiede un motivo specifico quando la sentenza di primo grado sia confermata; inoltre esclude l’omessa pronuncia quando la censura non sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è invocabile solo nei limiti del travisamento della prova o dell’uso di prove non dedotte, non per sollecitare una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, salvo specifici errori giuridicamente qualificabili.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell’onere della prova non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.

  • art. 2721 c.c.

    La prova testimoniale dei contratti è soggetta ai limiti di legge, ma può essere ammessa nei casi previsti dalla disciplina delle eccezioni alla regola legale.

  • art. 2724 c.c.

    Un documento può costituire principio di prova per iscritto anche senza riferirsi in modo preciso al fatto controverso, purché esista un nesso logico idoneo a rendere verosimile il fatto da provare; l’apprezzamento è di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Il ricorso è inammissibile quando pretende di trasformare la valutazione di prove dirette o la ricostruzione del fatto in una critica alla prova presuntiva senza indicare il ragionamento inferenziale seguito dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    L’omessa pronuncia e le nullità processuali sono configurabili solo se la questione sia stata realmente devoluta e non esaminata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L’omesso esame di fatto decisivo non è configurabile quando la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove; inoltre opera il filtro della doppia conforme.

  • art. 360-bis, n. 2 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la censura non supera il requisito della decisività rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione, ma non consente di censurare in cassazione il merito della valutazione probatoria.

  • L. 18 giugno 1998, n. 192

    È evocata solo indirettamente nel richiamo alla figura del procacciatore e alla disciplina degli intermediari; la Corte afferma l’assimilazione del procacciatore all’agente ai fini degli interessi moratori.

  • L. 29 dicembre 2000, n. 388

    Richiamata indirettamente per la disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, interpretata in senso estensivo anche ai servizi di intermediazione.

  • L. 22 febbraio 2002, n. 231

    Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali spettano anche per prestazioni di servizi rese da agenti, mediatori o procacciatori, senza che rilevi la non professionalità occasionale dell’attività, se questa è espressione dell’attività imprenditoriale.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto le forme dell’omessa pronuncia, dell’omesso esame o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
  • Il vizio di omessa pronuncia presuppone che la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito e che la decisione abbia omesso di trattarla in modo decisivo; se la questione non risulta specificamente proposta, il motivo è inammissibile.
  • La violazione dell’art. 2729 c.c. non può essere dedotta quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su prove dirette o documentali, e non su un reale ragionamento presuntivo.
  • Un documento può integrare principio di prova per iscritto anche se non descrive puntualmente il fatto controverso, purché presenti un collegamento logico idoneo a rendere plausibile il fatto da provare; la relativa valutazione è riservata al merito.
  • Gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali si applicano anche ai servizi di intermediazione riconducibili ad agenti, mediatori o procacciatori, senza che osti la mera occasionalità dell’attività, quando essa sia espressione dell’attività imprenditoriale del soggetto che la svolge.
  • Il giudice d’appello può rideterminare d’ufficio le spese soltanto se riforma, in tutto o in parte, la decisione impugnata; se la sentenza è confermata e il capo sulle spese non è specificamente impugnato, la compensazione o modifica delle spese è illegittima.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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