Cassazione Penale, Sentenza n. 27789/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'appello (ex art. 310 c.p.p.) proposto da De Priamo contro l'ordinanza del 23/01/2024 del G.I.P. di Marsala che aveva sostituito gli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico" disposti il 16/06/2023 con la custodia cautelare in carcere, per il rischio di reiterazione di reati (rapina impropria aggravata e lesioni). Il ricorrente deduceva violazione del giudicato cautelare (poiché per lo stesso episodio del 02/01/2024, in altro procedimento, era stata disposta misura degli arresti domiciliari senza braccialetto), contestava la rilevanza e la prova di presunte trasgressioni alle prescrizioni degli arresti domiciliari (15/07/2023 e 26/12/2023) e denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione del Tribunale di Palermo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate o non consentite le doglianze del ricorrente: ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale di Palermo, che ha valorizzato l'episodio violento del 02/01/2024 come indice di una propensione alla violenza e di inidoneità degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione (giustificando la custodia cautelare in carcere). Ha inoltre osservato l'autonomia dei diversi titoli cautelari (diversa gravità e diverse esigenze cautelari tra il procedimento per resistenza a P.U. e quello per rapina aggravata), ha ritenuto non decisive le contestate trasgressioni del divieto di allontanarsi quando la decisione non si fondava su di esse, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sull'appello contro le ordinanze: il ricorso di De Priamo al Tribunale di Palermo è stato proposto ai sensi di questa norma; la Cassazione non ha invece annullato il rigetto di tale appello.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), comma 2 cod. proc. pen.
Fondamenti di doglianza per la cassazione: il ricorrente invocava inosservanza/erronea applicazione di norme e carenza/manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili per manifesta infondatezza o non consentibilità.
art. 274, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente come eventualmente violate: la Corte non ha ritenuto sussistere la violazione contestata, atteso il contenuto motivazionale del Tribunale di Palermo.
art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.
Interpretazione applicata: la Corte ha ricordato che la misura della custodia cautelare in carcere non può essere mantenuta dopo condanna se la pena inflitta è inferiore al limite previsto (secondo periodo del comma 2-bis, citato, relativo alla soglia di pena per la permanenza della custodia); ciò spiegava perché in altro procedimento la custodia non è stata mantenuta.
art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al carattere sanzionatorio di alcune valutazioni del G.I.P.: la Corte ha osservato che il Tribunale di Palermo ha ritenuto assorbente l'aggravamento delle esigenze cautelari rispetto a tale connotazione.
art. 299, comma 4 cod. proc. pen.
Usato per spiegare che l'aggravamento delle esigenze cautelari è stato ritenuto assorbente rispetto ad altri elementi e che pertanto il Tribunale di Palermo non ha fondato la decisione sulle presunte violazioni, rendendo non pertinenti le doglianze su quei punti.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese del procedimento e per l'ulteriore sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità fondata su profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Reato di resistenza a pubblico ufficiale relativo all'episodio del 02/01/2024: la Corte ha tenuto distinti i profili cautelari connessi a questo reato rispetto a quelli connessi alla rapina aggravata, giustificando trattamenti cautelari diversi.
Massime di principio
- La stessa condotta materiale può alimentare più procedimenti (titoli cautelari) ma l'autonomia dei titoli cautelari consente decisioni differenti sulle misure, in ragione della diversa natura e gravità dei reati e delle connesse esigenze cautelari.
- Un episodio di violenza o minaccia compiuto a breve distanza temporale dall'applicazione di una misura domiciliare è elemento molto rilevante per ritenere l'inidoneità degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione e può giustificare l'aggravamento in carcere.
- La sussistenza di un precedente provvedimento che applica una misura meno grave per lo stesso fatto non integra automaticamente una violazione del giudicato cautelare se le esigenze cautelari fra i procedimenti non sono sovrapponibili.
- Se il giudice d'appello motiva l'aggravamento della misura su un elemento considerato assorbente, le doglianze relative ad altri fatti su cui la decisione non si è fondata possono risultare estranee alla ratio decidendi e quindi non ammissibili in Cassazione.
- La Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi basati su censure generiche o non specificamente dirette a sindacare la motivazione impugnata: è necessario contestare in modo puntuale la logica e i passaggi decisionali.
- Dopo condanna, la permanenza della custodia cautelare in carcere può essere esclusa se la pena inflitta è inferiore alla soglia prevista dalla normativa (criterio dimensionale della pena), con riflessi sul mantenimento o meno della misura.
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