Cassazione Penale, Ordinanza n. 32661/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sua responsabilità per più episodi di furto in abitazione, tentato e consumato, riuniti sotto il vincolo della continuazione con altri fatti già giudicati, e che ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo deduce violazione di legge nella individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena-base in continuazione, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente valorizzato la pena inflitta in concreto e che il delitto ritenuto più grave sarebbe stato invece un diverso furto in abitazione pluriaggravato, assistito da attenuanti generiche. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per la mancata riduzione della pena-base e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione sugli aumenti di pena applicati per i reati satellite ex art. 81, comma 2, c.p., proponendo una lettura alternativa delle risultanze processuali, anche alla luce di un separato procedimento e del confronto con un coimputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico perché, in tema di reato continuato, il reato più grave va individuato in astratto in base alla pena edittale prevista, con riguardo alle circostanze e al relativo giudizio di comparazione, mentre il richiamo all'art. 187 disp. att. c.p.p. riguarda la sola fase esecutiva. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva comunque individuato il reato più grave nell'ipotesi di furto in abitazione pluriaggravato indicata in sentenza, e che il ricorso non formulava censure specifiche su tale passaggio. I secondi due motivi sono stati reputati manifestamente infondati perché la motivazione della sentenza impugnata era congrua rispetto alle doglianze di appello, e il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, inidonea in sede di legittimità, oltre che in affermazioni assertive sugli aumenti per i reati satellite. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato con riferimento agli aumenti di pena per i reati satellite nel reato continuato
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
ritenuto limitato logicamente ed espressamente alla fase dell'esecuzione, non alla determinazione della pena in sede di cognizione
richiamato tra le circostanze aggravanti del reato più grave individuato in astratto
richiamato tra le aggravanti del furto in abitazione ritenuto più grave
citata l'attenuante applicata a uno dei capi considerati
art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, c.p.
richiamato dalla difesa come base del diverso furto in abitazione ritenuto più grave
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
la violazione più grave nella continuazione non si determina in base a tale norma in sede di cognizione
Massime di principio
- Nel reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto, sulla base della pena edittale del reato ritenuto più grave, considerando le circostanze e il relativo giudizio di comparazione; non assume rilievo, per questa operazione, la maggiore pena concretamente irrogata.
- L'art. 187 disp. att. c.p.p. opera nella fase esecutiva e non governa la determinazione del reato più grave ai fini del trattamento sanzionatorio in sede di cognizione.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rivalutazione del merito o del confronto tra coimputati e vicende di altri procedimenti, se non accompagnata da censure specifiche e puntuali sulla motivazione della decisione impugnata.
- Le doglianze sulla pena-base, sulle attenuanti generiche e sugli aumenti per i reati satellite sono inammissibili quando si risolvono in affermazioni assertive o in contestazioni generiche, senza effettiva critica alla motivazione della sentenza di merito.
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