Cassazione Penale, Sentenza n. 30351/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La condannata impugnava il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero. La tesi difensiva era che, in ragione di precedenti concessioni di liberazione anticipata e del fatto che il reato oggetto della nuova condanna non rientrava tra quelli ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen., il pubblico ministero avrebbe dovuto sciogliere il cumulo e emettere l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione ai fini della possibile richiesta di misure alternative. Con un unico motivo, si denunciava erronea applicazione della legge penale/processuale: secondo la difesa, la pena residua da eseguire, ridotta per liberazione anticipata, rientrava nei limiti dell'art. 656, comma 5, c.p.p.; in subordine, anche a voler escludere l'autonomia della nuova condanna, avrebbe dovuto procedersi allo scioglimento del cumulo e all'applicazione del medesimo comma 5. La requisitoria del Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso. Dalla memoria difensiva emergeva anche la sequenza esecutiva: precedente detenzione domiciliare concessa alla condannata come madre convivente con figlio minore, successiva cessazione della misura, e poi nuovo ordine di esecuzione che ricomprendeva anche la pena per evasione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha chiarito che, nel caso concreto, non ricorreva l'ipotesi di sopravvenienza del nuovo titolo esecutivo durante l'esecuzione di una misura alternativa: la detenzione domiciliare era già cessata prima dell'emissione del nuovo ordine di esecuzione. Pertanto non trovava applicazione l'art. 51-bis ord. pen., norma che impedisce al pubblico ministero di mettere direttamente in esecuzione il nuovo cumulo quando il condannato stia ancora eseguendo una misura alternativa, imponendo l'intervento della magistratura di sorveglianza. La temporanea ineseguibilità e la disciplina invocata dalla difesa derivano infatti da quella norma e non dall'art. 656 c.p.p. Poiché la ratio di tutela del percorso trattamentale e rieducativo in corso non sussisteva, la doglianza è stata respinta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato solo per escludere che nel caso concreto vi fossero reati ostativi; tale circostanza non era decisiva perché la questione riguardava l'esecuzione di un nuovo titolo dopo cessazione della misura alternativa.
Invocato dalla difesa per sostenere la sospensione dell'ordine di esecuzione e la rilevanza del limite di pena residua; la Corte ha escluso che fosse la norma pertinente al caso concreto.
Norma ritenuta decisiva: opera quando il nuovo titolo sopravviene mentre il condannato sta ancora eseguendo una misura alternativa; in tal caso il pubblico ministero non può procedere direttamente al cumulo e deve investire la magistratura di sorveglianza.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La disciplina che impedisce al pubblico ministero di dare immediata esecuzione al nuovo titolo e impone il coinvolgimento della magistratura di sorveglianza opera solo se, al momento della sopravvenienza del nuovo titolo, il condannato sta ancora eseguendo una misura alternativa alla detenzione.
- Se la misura alternativa è già cessata prima dell'emissione del nuovo ordine di esecuzione, non può invocarsi la temporanea inefficacia del titolo sulla base della tutela del percorso rieducativo in atto.
- La regola dello scioglimento del cumulo e della sospensione dell'ordine di esecuzione non discende in via automatica dall'art. 656 c.p.p., ma va coordinata con la specifica disciplina applicabile al caso concreto; l'errore di individuazione della norma pertinente rende infondata la doglianza.
- La mera circostanza che il nuovo reato non sia ostativo ex art. 4-bis ord. pen. non è di per sé sufficiente a imporre la sospensione dell'esecuzione, se non ricorrono i presupposti specifici previsti per i titoli sopravvenuti durante una misura alternativa.
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