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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25830/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bari (24/02/2022) che, pur riducendo la pena per il reato di detenzione a fini di spaccio, aveva rifiutato di rideterminare ulteriormente la pena riconoscendo la continuazione con i reati accertati nella sentenza n.254/2021 RG del Tribunale di Bari (25/06/2021). Loporcaro deduceva violazione di legge sostenendo che la predetta sentenza era divenuta irrevocabile in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata (27/01/2022) e quindi che avrebbe dovuto trovare applicazione la continuazione (art. 81 c.p.), allegando documentazione a tal fine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il ricorrente, nel giudizio di appello, non aveva allegato copia della sentenza pregressa utile a dimostrare l'irrevocabilità e quindi la sussistenza della continuazione esterna. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in sede di cognizione, chi invoca la continuazione deve produrre copia delle sentenze rilevanti (non è sufficiente indicarne gli estremi), per evitare dilazioni e garantire la celerità del processo. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p. (continuazione)

    La norma sulla continuazione può trovare applicazione solo se sussiste una sentenza precedente irrevocabile; tuttavia, per far valere la continuazione in sede di cognizione il ricorrente deve dimostrare l'irrevocabilità con la produzione della sentenza, altrimenti la richiesta non può essere accolta

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte richiama il principio secondo cui è necessario produrre copia delle sentenze rilevanti; l'obbligo di allegazione in sede di cognizione è finalizzato a evitare richieste dilatorie e a preservare la rapidità del processo, ed è quindi posto a carico di chi domanda la riconsiderazione del trattamento sanzionatorio per continuazione

Massime di principio

  • Chi invoca la continuazione con una sentenza precedente deve produrre copia della sentenza stessa in sede di cognizione: indicarne solo gli estremi non è sufficiente
  • La continuazione (art. 81 c.p.) richiede l'esistenza di una pronuncia precedente irrevocabile; la prova dell'irrevocabilità deve essere fornita dalla parte che la allega
  • La mancata produzione documentale in appello può determinare il rigetto della richiesta di rideterminazione della pena per continuazione e l'addebito delle spese processuali
  • Per evitare eccezioni di dilazione o sospensioni di termini (es. prescrizione), i giudici richiedono che le richieste rilevanti per il trattamento sanzionatorio siano documentate già nella fase di merito
  • In fase di impugnazione è essenziale verificare e produrre tutta la documentazione probatoria (sentenze, provvedimenti) che costituisce la base delle doglianze; conservare e allegare copia dei provvedimenti decisivi evita il rigetto per carenza probatoria

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