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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25449/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La lite nasce da un credito per servizi di pulizia svolti in un plesso scolastico in forza di un contratto normativo stipulato con l'Ufficio scolastico regionale e di un contratto attuativo stipulato con l'istituto scolastico. La società appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente residue per le prestazioni rese nei mesi di aprile, maggio e giugno 2011, credito che la società assumeva anche riconosciuto da un accordo intercorso tra Prefettura e Ministero. L'istituto proponeva opposizione, accolta dal tribunale, ma la Corte d'appello riformava la decisione ritenendo che una nota ministeriale avesse integrato il contratto normativo con un patto aggiuntivo scritto, riflesso anche sul contratto attuativo. In cassazione l'istituto ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 1326 c.c. e 16-17 r.d. n. 2440/1923, sostenendo che la corrispondenza richiamata dalla Corte territoriale fosse intervenuta tra Ministero e Prefettura e non tra le parti del rapporto e che la modifica del contratto con la P.A. richiedesse un unico documento scritto; 2) violazione dell'art. 1372 c.c., perché la Corte avrebbe ammesso una rinegoziazione da parte di soggetti diversi da quelli originari del contratto; 3) violazione dell'art. 2 del contratto attuativo, perché la Corte avrebbe applicato automaticamente al contratto attuativo le modifiche del contratto normativo nonostante la non coincidenza delle parti. La Cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, rilevando che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato, il contratto attuativo recepiva per relationem le condizioni del contratto normativo e quindi anche il patto aggiuntivo successivo; dall'altro, la stessa amministrazione scolastica aveva poi riconosciuto la debenza delle somme con una nota del 9 luglio 2012. La Corte ha aggiunto che, per i contratti della P.A., la forma scritta ad substantiam non esige necessariamente un unico documento, potendo il vincolo formarsi mediante scambio di atti scritti separati, anche per relationem. Poiché il ricorso non ha attaccato in modo specifico entrambe le rationes, esso è stato respinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'istituto scolastico. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accolto la domanda monitoria della società appaltatrice, ritenendo che il credito fosse fondato sia perché il contratto attuativo incorporava il contratto normativo e le sue successive modifiche, sia perché l'amministrazione aveva successivamente riconosciuto la debenza delle somme. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la modifica contrattuale richiedesse un incontro di proposta e accettazione tra le parti direttamente coinvolte; la Corte non accoglie questa impostazione perché ritiene sufficiente, per i contratti della P.A., lo scambio di dichiarazioni scritte anche separate e il rinvio per relationem.

  • artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    la Corte afferma che la forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione non richiede necessariamente un unico documento sottoscritto contestualmente, essendo possibile la formazione del vincolo mediante atti scritti separati e rinvii convenzionali.

  • art. 1372 c.c.

    invocato per sostenere l'inefficacia di una pretesa rinegoziazione operata da soggetti diversi; la censura è respinta perché il patto aggiuntivo è ritenuto intervenuto tra le parti del contratto originario, tramite i rispettivi organi o rappresentanti.

  • art. 2 del contratto attuativo

    "il contratto normativo individua le condizioni generali del presente contratto attuativo, pertanto, quest'ultimo deve intendersi integrato da quanto previsto e definito nel contratto normativo"

    il contratto attuativo recepisce per relationem le condizioni del contratto normativo, sicché le modifiche del contratto normativo si riflettono sul rapporto attuativo.

  • art. 4 del contratto normativo

    "il presente contratto normativo disciplina le condizioni generali dei singoli contratti attuativi conclusi da ciascun contraente"

    il contratto normativo è la fonte delle condizioni generali che i singoli contratti attuativi devono recepire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario censurare specificamente tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la decisione impugnata; la mancata critica di anche una sola di esse rende il ricorso infondato o inammissibile quanto a quel capo.
  • Nei contratti della pubblica amministrazione la forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente un unico documento sottoscritto contestualmente, potendo il vincolo formarsi mediante scambio di atti scritti separati o mediante rinvio per relationem a un atto esterno che venga così incorporato nel regolamento contrattuale.
  • Quando un contratto attuativo recepisce espressamente le condizioni di un contratto normativo, le successive modifiche del contratto normativo possono riflettersi sul contratto attuativo secondo la struttura del rinvio convenzionale, purché il meccanismo di integrazione risulti dalla volontà delle parti.
  • Un riconoscimento successivo della debenza del credito da parte dell'amministrazione costituisce elemento di riscontro della pretesa creditoria e rafforza la prova dell'obbligazione, se non viene dimostrata l'insussistenza del rapporto obbligatorio sottostante.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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