Cassazione Civile, Ordinanza n. 20536/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato attività continuativa per una cooperativa, prima come socio lavoratore e poi con inquadramenti successivi, sostenendo che il contratto collettivo applicato dalla cooperativa fosse meno favorevole e non correttamente selezionato rispetto a quelli invocati. Chiedeva quindi l’accertamento del diritto a una retribuzione parametrata ai minimi di altri CCNL di settore e il pagamento delle differenze retributive, oltre al corretto computo del t.f.r. La cooperativa eccepiva la prescrizione di una parte dei crediti e contestava il merito. In appello il lavoratore lamentava soprattutto: la non opponibilità o nullità della delibera assembleare di crisi che aveva differito taluni trattamenti; l’erronea declaratoria di prescrizione del t.f.r.; l’erronea esclusione di scatti di anzianità e 14^ mensilità nel giudizio di congruità ex art. 36 Cost.; l’illegittima condanna alle spese. Con il ricorso per cassazione deduceva cinque motivi: violazione dell’art. 6 L. 142/2001 e dell’art. 113 c.p.c. per la delibera di crisi e per la prescrizione; omesso esame dell’unicità del rapporto di lavoro; violazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 6 L. 142/2001 sulla prescrizione del t.f.r.; violazione dell’art. 7 d.l. 248/2007 e dell’art. 36 Cost. per l’esclusione di scatti e 14^; violazione dell’art. 92 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo solo in parte infondato e in parte inammissibile: ha affermato che, nel quadro della L. 142/2001, la delibera assembleare di crisi può incidere sulle forme di apporto economico dei soci e può comportare una temporanea sospensione degli accantonamenti del t.f.r., purché a termine, mentre la censura era comunque inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva allegato in modo puntuale la consulenza tecnica né dimostrato un concreto interesse economico alla declaratoria richiesta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la doppia conforme e per contraddittorietà interna. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi e nuovamente carente di autosufficienza. Il quarto motivo è stato respinto nel merito: la Corte ha ribadito che l’art. 7 d.l. 248/2007 non impone l’applicazione integrale del CCNL, ma consente di usarlo come parametro della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., limitatamente al minimo costituzionale; scatti di anzianità e 14^ mensilità, essendo istituti di fonte contrattuale, non entrano automaticamente nel parametro, salvo che il giudice li ritenga necessari in concreto. Poiché la Corte territoriale aveva accertato che le mansioni erano semplici e non comportavano un apprezzabile miglioramento qualitativo con l’anzianità, l’esclusione degli scatti è stata confermata. Il quinto motivo è stato infondato, essendo corretta la regolazione delle spese in base alla soccombenza e rientrando nella discrezionalità del giudice di merito la compensazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
base del motivo per violazione di legge
art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
base del motivo per omesso esame di fatto decisivo, dichiarato inammissibile per doppia conforme e contraddittorietà
invocato dal ricorrente per il principio iura novit curia
invocato per sostenere che la prescrizione del t.f.r. decorre solo dalla cessazione del rapporto
richiamato per contestare la condanna alle spese e la mancata compensazione
"trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti"
il minimo economico del socio lavoratore va parametrato ai minimi della contrattazione collettiva del settore o affine; gli ulteriori trattamenti hanno fonte diversa e non sono automaticamente dovuti
il regolamento interno può prevedere piani di crisi e forme di apporto economico dei soci; sono nulle solo le clausole che derogano in peius al trattamento minimo; la sospensione temporanea del t.f.r. è compatibile se inserita in un piano di crisi a termine
non impone l’applicazione integrale del CCNL, ma ne consente l’uso come parametro della giusta retribuzione ex art. 36 Cost.
art. 36 Cost.
il giudice deve verificare la proporzione e sufficienza della retribuzione usando come parametro il minimo costituzionale, non necessariamente tutte le voci del CCNL
richiamato per la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, secondo il regime di stabilità reale vigente prima della riforma del 2012
art. 39 Cost.
evocato per escludere un’interpretazione dell’art. 7 d.l. 248/2007 che imponesse l’integrale applicazione del contratto collettivo
art. 6, co. 1, lett. d) ed e), L. 142/2001
consentono rispettivamente il piano di crisi con riduzione dei trattamenti integrativi e forme di apporto economico dei soci lavoratori
vieta disposizioni derogatorie in pejus rispetto al trattamento minimo, con nullità della clausola contraria
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa, il regolamento interno e le delibere di crisi possono incidere sui trattamenti economici ulteriori e sulle forme di apporto economico dei soci, ma non possono comprimere il trattamento economico minimo dovuto, che resta protetto da nullità se derogato in pejus.
- La sospensione temporanea dell’accantonamento del t.f.r., se espressa in un piano di crisi a termine e ricondotta a una forma di apporto economico dei soci, non equivale necessariamente a una soppressione del diritto al t.f.r. ed è compatibile con la disciplina speciale della cooperazione.
- In sede di cassazione, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza quando la parte non trascrive o non produce gli atti e gli elaborati tecnici decisivi sui quali fonda l’interesse alla cassazione, specie se la decisione impugnata afferma che il credito è comunque insussistente o inferiore a quanto percepito.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per rimettere in discussione un accertamento di fatto già coincidente nei due gradi di merito, salvo specifiche ipotesi non ricorrenti.
- Ai fini dell’art. 36 Cost. e dell’art. 7 d.l. 248/2007, il CCNL può fungere da parametro della giusta retribuzione, ma il giudice deve considerare il solo nucleo minimo costituzionale; scatti di anzianità e mensilità aggiuntive non entrano automaticamente nel parametro se sono espressione dell’autonomia collettiva e non risultano necessari in concreto per rendere sufficiente la retribuzione.
- La valutazione sull’inclusione di elementi ulteriori rispetto ai minimi tabellari nella giusta retribuzione richiede un accertamento in fatto sulle mansioni svolte e sull’eventuale incremento qualitativo della prestazione con l’anzianità; tale valutazione, se congruamente motivata, è sottratta al sindacato di legittimità.
- La regolazione delle spese segue la soccombenza; la compensazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legge rilevante.
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