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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11638/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente ha impugnato la sentenza del 13/10/2021 del Tribunale di Roma che, con applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen., aveva inflitto a Roberto Careri 4 anni di reclusione e € 20.000 di multa per i reati di detenzione di stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana). Il ricorso deduceva: errata qualificazione giuridica del fatto; violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (sostenendo che le diverse detenzioni dovevano essere assorbite); inosservanza degli artt. 448 c.p.p. e 73, commi 1 e 4, DPR 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che la qualificazione e la determinazione della pena erano corrette: i reati relativi a sostanze appartenenti a tabelle diverse (cocaina vs hashish/marijuana) configurano fattispecie distinte e possono dar luogo a concorso e/o continuazione, senza assorbimento tra loro. La Corte ha altresì rilevato che non risultano applicate pene accessorie da annullare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione del rito abbreviato condizionato

    La pena è stata applicata tramite il procedimento di cui all'art. 444 c.p.p.; la Corte non ha rilevato vizi formali o di motivazione relativi all'utilizzo di tale rito

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    L'art. 73 distingue le ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte conferma che, quando la condotta riguarda sostanze appartenenti a tabelle diverse, si possono configurare reati distinti (concorso materiale, formale o continuazione)

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto applicabile alcuna violazione rilevante rispetto alla decisione impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle Ammende

    Base normativa per la condanna alle spese e per il pagamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato

  • d.l. 30/12/2005 n. 272 e legge 21/02/2006 n. 49 (conversione)

    modifiche all'art. 73 poi oggetto di pronuncia costituzionale

    Le modifiche del 2005-2006 al testo dell'art. 73 sono richiamate nel contesto storico-normativo; la Corte costituzionale poi ha dichiarato incostituzionali parti di quelle modifiche (cfr. sent. Corte cost. n. 32/2014)

  • Corte Costituzionale

    sent. n. 32 del 2014; sent. n. 186 del 2000

    La giurisprudenza costituzionale è rilevante per l'interpretazione dell'art. 73 e per la determinazione delle conseguenze sul piano sanzionatorio; la sentenza n. 32/2014 è richiamata per spiegare il contesto delle modifiche normative precedenti

Massime di principio

  • Se nella stessa condotta sono coinvolte sostanze appartenenti a tabelle diverse, possono configurarsi reati distinti; non vi è automaticamente assorbimento e può applicarsi la continuazione o altro concorso di reati.
  • Il principio del ne bis in idem sostanziale non opera per fatti che, pur collegati materialmente, integrino diverse fattispecie penali disciplinate separatamente dalla normativa sugli stupefacenti.
  • In sede di impugnazione in Cassazione vanno distinti i profili di fatto (riconoscimento delle quantità e delle sostanze) da quelli strettamente giuridici: la Corte valuta la corretta applicazione delle norme e la qualificazione giuridica, potendo dichiarare il ricorso inammissibile se manifestamente infondato.
  • Prima di proporre ricorso, è fondamentale verificare la classificazione delle sostanze (a quale tabella appartengono) e come la fattispecie concreta si inquadri tra concorso materiale, concorso formale o continuazione, perché ciò incide direttamente sulla determinazione della pena.
  • Le modifiche legislative e le pronunce costituzionali che hanno interessato l'art. 73 DPR 309/1990 possono influenzare l'esito dei giudizi: occorre sempre controllare l'assetto normativo applicabile al momento del fatto e le relative interpretazioni giurisprudenziali.

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