Cassazione Penale, Sentenza n. 33748/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente contestava un presunto errore percettivo della Corte di cassazione nella lettura degli atti, sostenendo che la Corte avesse ritenuto che le censure relative alle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXXXX (30/08/2016 e 14/11/2016) fossero riferite solo all'esclusione dell'aggravante "delle più persone riunite" e non invece all'intero giudizio sulla responsabilità per il reato di lesioni personali (capo A). In sostanza il ricorrente denunciava che la Cassazione non avrebbe valutato come prove a discarico quelle dichiarazioni, determinando un travisamento decisivo delle risultanze processuali.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistesse alcun errore percettivo: la Corte di cassazione aveva correttamente rilevato che, nell'atto di appello, le dichiarazioni di XXXXXXXXX erano state dedotte e contestate specificamente al fine di ottenere l'esclusione dell'aggravante "delle più persone riunite" (paragrafo B), mentre nel paragrafo A) l'appellante aveva chiesto l'assoluzione per insussistenza del fatto senza richiamare quelle stesse dichiarazioni. Conseguentemente la censura sul travisamento omissivo introdotta per la prima volta in Cassazione era inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte aveva già, con sentenza del 15/10/2024, annullato senza rinvio la sentenza di appello quanto all'esclusione dell'aggravante delle "più persone riunite", aveva annullato e rinviato per nuovo giudizio altri profili (tra cui l'art. 570 c.p.) e aveva dichiarato inammissibile il resto del ricorso.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto in Cassazione; il Collegio precisa che l'errore di fatto è un errore percettivo nella lettura degli atti della Corte di cassazione e può riguardare anche l'omesso esame di un motivo solo se l'omissione costituisce inequivocabile inesatta percezione delle risultanze processuali.
Principio della inammissibilità del motivo di cassazione fondato sul travisamento o sull'omessa valutazione di prove introdotto per la prima volta in Cassazione (cd. "doppia conforme"); la Corte ha ritenuto applicabile tale limite alla censura avanzata tardivamente dall'appellante.
Norma che disciplina la condanna alle spese per l'inammissibilità dell'impugnazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norma sostanziale richiamata nella decisione in relazione a specifici capi di imputazione (alcuni profili del reato sono stati annullati e rinviati dalla Corte di cassazione alla Corte d'appello per nuovo giudizio).
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione e alla conseguente valutazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. tutela l'errore percettivo della Corte di cassazione nella lettura degli atti: non può essere usato per riesaminare vizi di motivazione o questioni inferenziali, ma solo per svista o equivoco che abbia influenzato direttamente la percezione delle risultanze processuali.
- È inammissibile in Cassazione il motivo fondato sul travisamento o sull'omessa valutazione di prove se quella censura non è stata proposta in sede di impugnazione precedente (principio della "doppia conforme" ex art. 606, comma 3 c.p.p.). Occorre dunque porre chiaramente e specificamente le prove a discarico già nei precedenti gradi di giudizio.
- L'omesso esame di un motivo può configurare errore di fatto solo quando l'omissione si traduca in una palese inesatta percezione di fatti ricavabili direttamente dagli atti della causa e non quando si discuta la correttezza o l'interpretazione delle valutazioni probatorie compiute.
- Presentare in Cassazione questioni fattuali fondamentali non sollevate nei precedenti atti processuali espone al rischio di inammissibilità e alle condanne alle spese, nonché a sanzioni per l'irritualità dell'impugnazione (contributo alla Cassa delle ammende).
- Per evitare l'inammissibilità, la difesa deve documentare e richiamare con precisione, sin dai gradi precedenti, le dichiarazioni e le prove che si ritengono decisive per l'assoluzione o per l'esclusione di circostanze aggravanti.
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