Cassazione Civile, Sentenza n. 28306/2020 del 11/12/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione nella misura del 3% da ciascuna delle parti ai sensi dell'art. 1755 c.c. e avevano proposto sette censure: nullità dell'appello per mancanza di procura alle liti; illegittimità della CTU e della determinazione del valore dell'immobile senza specifica richiesta di simulazione o querela di falso; erronea qualificazione della vicenda come mediazione; violazione nella liquidazione cumulativa della provvigione; errore di calcolo sull'ammontare della provvigione; e censura sulla condanna alle spese nonostante la mancata partecipazione al gravame. I ricorrenti erano contumaci in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la procura conferita in primo grado "per il presente giudizio" è valida anche per il grado di appello; ha dichiarato inammissibili per novità le censure che introducevano questioni non prospettate in appello (poiché i ricorrenti erano contumaci in appello); ha confermato la corretta applicazione dell'art. 1755 c.c. dalla Corte d'appello, che ha disposto che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, dando origine a crediti distinti; ha ritenuto inammissibile la dedotta correzione di errore materiale riferita alla sentenza di primo grado non impugnata nei termini opportuni; ha respinto l'eccezione sulle spese, richiamando il principio per cui la condanna alle spese segue la soccombenza anche se la parte è contumace. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione (compensi Euro 2.500,00, spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00) e dato atto degli obblighi relativi al contributo unificato (DPR 115/2002, art.13).
Norme richiamate
il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il diritto del mediatore alla provvigione nasce verso ciascuna delle parti dell'affare concluso per effetto del suo intervento e dà luogo a crediti distinti che possono essere fatti valere separatamente
Richiamato per il principio secondo cui la condanna alle spese processuali segue la soccombenza e non ha natura sanzionatoria; vale anche contro il convenuto contumace
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato in relazione agli oneri relativi al contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di speciali presupposti, come indicato nella decisione
Massime di principio
- Il mediatore che abbia effettivamente favorito il perfezionamento dell'affare ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti: si tratta di crediti distinti (art.1755 c.c.).
- La procura alle liti conferita in primo grado con la formula "per il presente giudizio" è normalmente idonea a coprire anche il grado di appello, salvo diverso specifico limite.
- In sede di Cassazione non sono ammissibili censure che introducono questioni nuove non dedotte nel tema del giudizio d'appello; la contumacia in appello rafforza l'inammissibilità di tali novità.
- Eventuali errori materiali nella liquidazione effettuata dal giudice di primo grado devono essere fatti valere con gli strumenti e nei termini adeguati (correzione di errori materiali o impugnazione); non possono essere prospettati per la prima volta in Cassazione se riguardano la sentenza di primo grado.
- Il giudice può disporre CTU per determinare il valore reale dell'affare; la misura della provvigione deve tener conto del valore reale dell'affare, non necessariamente del prezzo indicato in contratto.
- La condanna alle spese segue la soccombenza (art.91 c.p.c.) e può essere imposta anche alla parte contumace in appello.
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