Cassazione Civile, Sentenza n. 28251/2020 del 11/12/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della società contro l'avviso di accertamento ICI 2009 relativo a numerose unità abitative fruite nei programmi di edilizia agevolata. La CTR aveva ritenuto inesistente il presupposto impositivo perché gli immobili non avevano il certificato di agibilita' nel 2009 (rilasciato solo nel 2011) e non risultavano locati prima del 2012, attribuendo il ritardo nella locazione a responsabilita' comunale e applicando anche un'aliquota agevolata per canone concordato. Il Comune sosteneva che l'iscrizione catastale (avvenuta nel 2008) bastava a far sorgere l'obbligo ICI e che la societa' non aveva chiesto per tempo le riduzioni previste (art. 8 d.lgs. 504/1992) né poteva beneficiare dell'aliquota agevolata per canoni concordati per l'anno 2009.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ma accolto il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso comunale. Ha affermato che, ai fini ICI, il presupposto impositivo e' costituito dall'iscrizione al catasto e non dall'effettiva agibilita' o utilizzabilita' dell'immobile nell'anno d'imposta; pertanto la CTR ha erroneamente escluso l'imponibilita' basandosi sulla mancanza del certificato di agibilita'. Ha inoltre escluso la riduzione del 50% prevista dall'art. 8 d.lgs. 504/1992 per inagibilita', poiche' il Comune non era a conoscenza dell'inagibilita' nel 2009 (la richiesta del certificato e' del 2010). Infine ha ritenuto che l'agevolazione prevista dalla L. 431/1998 per canoni concordati richiede che l'immobile sia effettivamente locato nell'annualita' di riferimento e che il contribuente assolva l'onere dichiarativo/documentale; nel caso gli immobili furono locati solo nel 2012 e quindi non spettava l'agevolazione per il 2009. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della societa'. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato la controricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.900,00 oltre oneri.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, artt. 1 comma 2; 2 comma 1 lett. a; 5 commi 1 e 2
La Corte richiama il principio che il presupposto impositivo ICI e' costituito dall'iscrizione al catasto edilizio: l'effettiva abitabilita' o agibilita' dell'immobile non incidono sulla sussistenza dell'imponibilita' se l'unita' e' censita.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 8 comma 1
La riduzione prevista per inagibilita' richiede in linea di massima istanza del contribuente, salvo che la condizione di inagibilita' sia gia' nota all'ente impositore. Nel caso di specie il Comune non era a conoscenza dell'inagibilita' per l'annualita' 2009.
Legge n. 431/1998, art. 2 commi 3 e 4
La previsione consente ai Comuni di deliberare aliquote agevolate per proprietari che concedono in locazione a canone concordato, ma il beneficio non e' automatico: la disciplina comunale puo' regolamentare condizioni, termini e modalita' di fruizione e richiede prova che, nell'annualita' di riferimento, l'immobile sia stato effettivamente locato secondo i requisiti.
Codice Civile, art. 2697
Richiamato implicitamente per l'onere della prova: il contribuente deve fornire la prova dei fatti che allega quali presupposti per l'agevolazione o per la non imponibilita'.
Massime di principio
- Ai fini ICI la mera iscrizione catastale e' di norma sufficiente a determinare il presupposto impositivo; l'assenza del certificato di agibilita' non esclude automaticamente l'imponibilita'.
- La riduzione dell'imposta per inagibilita' (art. 8 d.lgs. 504/1992) richiede o una richiesta del contribuente o la prova che l'ente fosse a conoscenza della inagibilita' nell'annualita' rilevante; in mancanza, la riduzione non si applica.
- Le aliquote agevolate previste dalla L. 431/1998 per canone concordato sono di spettanza discrezionale del Comune e subordinabili a condizioni e termini; il contribuente deve provare che, nell'anno d'imposta, l'immobile e' stato effettivamente concesso in locazione secondo i requisiti richiesti.
- Il principio di collaborazione e buona fede puo' esonerare il contribuente dall'onere formale di segnalazione solo quando lo stato di fatto e' gia' noto all'ente impositore; non si applica se la conoscenza dell'ente si verifica successivamente all'annualita' d'imposta.
- Quando i fatti necessari per decidere non richiedono ulteriori accertamenti di merito, la Corte di Cassazione puo' cassare e decidere direttamente il merito senza rinvio.
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