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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28248/2020 del 11/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Abruzzo che aveva riformato la sentenza di primo grado e accolto l'appello del Comune, affermando la legittimità dell'accertamento ICI relativo alle annualità 2009-2011 su immobile (Autoporto Adriatico) ritenuto utilizzato da ente diverso dal Consorzio. L'Arap deduce che l'immobile era opera pubblica appartenente alla Regione Abruzzo, trasferita alla stessa con delibera del 15.6.2006 e concessa in uso gratuito e temporaneo alla Protezione Civile, con la conseguenza che il Consorzio non era, nelle annualità imposte, proprietario, concessionario né possessore dell'area e quindi non poteva essere considerato soggetto passivo dell'ICI

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Arap e cassato la sentenza impugnata, ritenendo che la CTR non abbia esaminato fatti decisivi (delibera regionale di trasferimento dell'opera, provvedimenti di attribuzione in uso alla Protezione Civile e la determina consortile) che potevano escludere la soggettività passiva del Consorzio ai fini ICI. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in diversa composizione per un nuovo esame, con condanna alle spese del grado di legittimità

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992 (ICI)

    art. 3; art. 7, co.1, lett. a) e i)

    La normativa definisce il presupposto impositivo e le esenzioni. La Corte richiama che, pur essendo il concessionario espressamente qualificato quale soggetto passivo (per effetto delle modifiche), permane la necessità che il bene sia nella disponibilità/possesso del soggetto passivo per far nascere l'obbligazione tributaria; se il rapporto di concessione è cessato e la disponibilità è tornata alla pubblica concedente, può mancare la soggettività passiva.

  • Legge n. 388/2000

    art. 18 (modifica art. 3 del d.lgs. n. 504/1992)

    Ha esteso espressamente la soggettività passiva ai concessionari di aree demaniali, rendendo irrilevanti gli effetti reali od obbligatori della concessione ai fini dell'individuazione del soggetto d'imposta; tuttavia la Corte sottolinea che occorre comunque verificare l'effettiva disponibilità del bene.

  • L.R. Abruzzo n. 3/1993

    richiamata nella sentenza per la disciplina del trasferimento delle opere pubbliche con decreto del Presidente della Giunta Regionale

    Indica la modalità regionale per formalizzare il trasferimento delle opere pubbliche; atti regionali di trasferimento hanno rilievo fattuale nel determinare la titolarità e la disponibilità dell'immobile.

  • Codice di procedura civile

    artt. 112, 115, 116; art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4 invocati per error in procedendo)

    Richiamati in rapporto ai vizî denunciati sulle valutazioni probatorie e sulla eventuale omissione di esame di fatti decisivi: la Corte ha ritenuto fondate le doglianze sulla mancata verifica di documenti e atti decisivi posti a fondamento dell'appello.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. n. 10006/2019 (richiamata nella motivazione)

    Precedente che conferma l'interpretazione secondo cui l'individuazione legislativa del concessionario quale soggetto d'imposta non implica sempre automaticamente l'imposizione se manca la disponibilità effettiva del bene; la conoscenza della giurisprudenza aiuta a delimitare il perimetro della soggettività passiva.

Massime di principio

  • La qualificazione normativa del concessionario come soggetto passivo non esclude la necessità fattuale della disponibilità/possesso: occorre verificare se, nelle annualità imposte, il concessionario avesse effettivamente la disponibilità materiale dell'immobile
  • Documenti amministrativi (delibere, decreti, determine) che attestano trasferimenti di proprietà o attribuzioni d'uso sono fatti decisivi che il giudice di merito deve esaminare; la mancata valutazione di tali atti può determinare cassazione per omesso esame di fatto
  • Se la concessione è cessata e l'opera è tornata nella disponibilità della concedente pubblica o è stata assegnata ad altro soggetto, può mancare la soggettività passiva e quindi l'intero presupposto impositivo (non solo un'esenzione)
  • In giudizio il contribuente deve evidenziare e documentare tempestivamente atti che provano l'estinzione del rapporto concessorio o il trasferimento della disponibilità; l'Amministrazione comunale/tributaria deve invece documentare e provare la persistenza della disponibilità del soggetto accertato
  • Il giudice d'appello deve motivare specificamente sul rilievo probatorio di tali atti; in assenza di adeguata istruttoria o valutazione la decisione è suscettibile di cassazione e rinvio
  • Per chi impugna un avviso ICI su immobili demaniali/concessi, valutare entrambe le vie: (i) eccepire l'insussistenza del presupposto soggettivo (assenza di disponibilità) e (ii) verificare l'eventuale sussistenza di esenzioni, indicando con precisione la fonte e i fatti che le attivano

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