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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28252/2020 del 11/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune impugna la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della contribuente contro l'avviso di accertamento ICI 2008-2010, sostenendo che la detrazione per "abitazione principale" fosse dovuta nonostante il marito della contribuente avesse residenza e dimora anagrafica in altro Comune; la CTR aveva ritenuto che la dimora abituale possa essere distinta dalla residenza anagrafica e che la detrazione spettasse all'intestataria dell'immobile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi del Comune e ha cassato la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente (ossia ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento del Comune) perché l'immobile risultava dimora abituale della sola Maroni e dei figli mentre il marito aveva diversa residenza e dimora senza che risultasse una separazione legale o di fatto giustificativa. Le spese dei giudizi di merito sono compensate; la controricorrente è condannata alle spese di questo giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 8, comma 2

    per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente

    La Corte interpreta la norma nel senso che la qualifica di "abitazione principale" richiede la dimora abituale non solo del possessore ma anche dei suoi familiari; se tale requisito sussiste solo per il contribuente e manca per i familiari, la detrazione non spetta.

  • L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 173

    al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: "intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,"

    La norma ha introdotto una presunzione relativa: l'abitazione di residenza anagrafica e' considerata abitazione principale salvo prova contraria. Tuttavia la presunzione non sostituisce il criterio sostanziale della dimora abituale del nucleo familiare, che può essere provata o confutata.

  • Codice Civile, art. 143 c.c.

    La norma sul matrimonio e la comunita' familiare e' richiamata in relazione al fatto che la situazione anagrafica individuale del coniuge non coincide automaticamente con la residenza della famiglia; rileva la reale convivenza familiare.

  • Codice Civile, art. 144 c.c.

    La disciplina che consente ai coniugi esigenze diverse in ordine alla residenza e alla fissazione della residenza della famiglia e' utilizzata per distinguere tra trasferimenti di residenza leciti e separazioni di fatto o legali che incidono sul diritto alla detrazione: per usufruirne occorre la residenza/dimora della famiglia nell'immobile.

Massime di principio

  • Per ottenere la detrazione/aliquota ridotta per "abitazione principale" occorre che l'immobile costituisca la dimora abituale non solo del possessore ma anche dei suoi familiari: la convivenza familiare sostanziale è requisito essenziale.
  • La residenza anagrafica costituisce una presunzione relativa di abitazione principale (Intendendosi per tale, salvo prova contraria, la residenza anagrafica): il contribuente può fornire prova contraria dimostrando la dimora abituale del nucleo familiare in una diversa unita' immobiliare.
  • Se il coniuge risiede altrove ma non vi è separazione legale o di fatto (cioè non c'è rottura dell'unione coniugale), l'agevolazione può essere negata per evitare un doppio favore fiscale; se invece il diverso domicilio deriva da separazione legale o di fatto, l'agevolazione può spettare al nucleo familiare rimasto nell'abitazione.
  • Il giudice deve valutare i fatti di convivenza concreti e le risultanze anagrafiche/documentali: l'onere della prova spetta al contribuente che invoca la dimora abituale diversa dalla residenza anagrafica.
  • Nei casi simili, è importante distinguere tra mera diversa residenza anagrafica (non necessariamente idonea a fondare la detrazione) e trasferimento motivato da separazione o frattura dell'unita' familiare che legittima l'applicazione dell'agevolazione al nucleo convivente.

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