Cassazione Penale, Sentenza n. 3728/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava la sentenza di condanna per truffa aggravata sostenendo: (1) omissione/illogicità della motivazione rispetto all'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. (per età, cecità e rapporto di fiducia con la vittima) — mancata spiegazione del nesso causale; (2) illogicità della motivazione sulla recidiva (art. 99, comma 4 c.p.), ritenendo inadeguati i precedenti utilizzati per configurare la recidiva; (3) in memoria successiva, contestazione dell'uso di un decreto penale di condanna (8/11/2011) come precedente utile per la recidiva
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per questioni non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente il collegamento tra età, condizioni di salute e rapporto di fiducia e la commissione del reato, e avesse congruamente valutato i precedenti ai fini della recidiva. I motivi del ricorso sono stati considerati, in realtà, richieste di diversa valutazione del materiale probatorio (non sindacabile in cassazione). Anche i motivi nuovi sono stati travolti dall'inammissibilità del ricorso originario. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità, condannata la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Norme richiamate
L'aggravante per avere approfittato di circostanze di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (età, condizioni di salute, rapporto di fiducia) è stata ritenuta configurabile perché la Corte d'appello ha spiegato il nesso strumentale tra tali condizioni e la realizzazione della truffa
art. 640, comma 2, n. 2‑bis, c.p.
Norma che disciplina la truffa aggravata; la condotta è stata ritenuta integrata con l'aggravante contestata dalla giurisdizione di merito
Regola la recidiva e la sua valutazione: la Corte d'appello ha ritenuto i precedenti, pur risalenti, significativi se valutati congiuntamente al reato attuale e idonei a fondare la recidiva
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge e vizio di motivazione; il giudice di legittimità ha ritenuto le censure insufficienti perché, in realtà, miravano a una diversa valutazione del fatto
Norma che disciplina la decisione di inammissibilità del ricorso: la Corte ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi di tale articolo e ha disposto la condanna alle spese e alla sanzione alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti semplicemente perché il ricorrente prospetta una valutazione probatoria alternativa: per attaccare la valutazione di merito è necessario dimostrare vizi di legge o motivazione manifestamente illogica, non la mera possibilità di un diverso apprezzamento
- Quando la motivazione di merito spiega il nesso tra circostanze personali (età, salute, rapporto di fiducia) e la commissione del reato, l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. è legittimamente applicata; le critiche che chiedono chiarimenti formali o una diversa comparazione probatoria sono inammissibili in cassazione
- Ai fini della recidiva, non è sufficiente la mera elencazione dei precedenti: occorre che il giudice di merito motivi perché i precedenti, anche se risalenti, dimostrino una maggiore pericolosità dell'autore; se tale motivazione è presente, la Cassazione la riterrà normalmente adeguata
- Motivi nuovi o memorie aggiunte tardivamente non possono sanare vizi radicali dell'impugnazione principale: l'inammissibilità del ricorso principale travolge le aggiunte che dipendono da esso
- Se si vuol contestare l'utilizzabilità di un precedente (es. decreto penale), in cassazione è necessario indicare profili di illegittimità di diritto o violazioni procedurali specifiche; la mera deduzione che un precedente 'non doveva essere usato' senza mostrare un vizio giuridico non è sufficiente
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