Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12521/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento emesso dal Ministero prot. n. 0024935, comunicato il 18.12.2025, avente ad oggetto il Riscontro a richiesta di estensione dei numeri di passeggeri consentiti – richiesta di deroga all’art. 5, comma 3 del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73; - di ogni altro atto connesso o presupposto, conseguente o antecedente.

Giustizia amministrativa202602321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di riscontro alla richiesta di estensione dei numeri di passeggeri consentiti e di deroga all’art. 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale avente a oggetto il riscontro alla richiesta di estensione dei numeri di passeggeri consentiti e di deroga alla disciplina prevista dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti connessi e presupposti. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 7 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo perso interesse alla decisione in ragione di modifiche normative sopravvenute. La rinuncia è stata notificata alle controparti. L’Amministrazione resistente ha dichiarato di prenderne atto e di non opporsi.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto la rinuncia ritualmente proposta perché proveniente dalla parte, depositata e notificata alle controparti, e ha rilevato l’assenza di opposizione della resistente, che ha espressamente dichiarato di prenderne atto. Il giudice ha richiamato l’art. 84, comma 1, c.p.a., secondo cui la rinuncia al ricorso è possibile in ogni stato e grado, purché siano garantite la provenienza qualificata dell’atto, la conoscenza formale da parte delle altre parti e l’assenza di opposizione di quelle interessate alla prosecuzione. Le spese sono state compensate, in deroga alla regola tendenziale dell’art. 84, comma 2, c.p.a., considerando la natura della controversia e la costituzione soltanto formale dell’Amministrazione, con deposito documentale.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia

    La rinuncia è efficace quando proviene dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, è depositata o resa in udienza, è portata formalmente a conoscenza delle altre parti e non è seguita dall’opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    La disciplina delle spese in caso di rinuncia costituisce una regola tendenziale derogabile dal giudice in ragione delle concrete circostanze della controversia.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, in presenza dei relativi presupposti, determina l’estinzione del processo.

  • art. 5, comma 3, decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73

    La disposizione era richiamata nel provvedimento ministeriale impugnato quale disciplina rispetto alla quale era stata richiesta una deroga; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante atto sottoscritto personalmente o dal difensore munito di mandato speciale, depositato presso la segreteria o reso in udienza e verbalizzato.
  • La rinuncia al ricorso richiede la conoscenza formale da parte delle altre parti, normalmente mediante notificazione almeno dieci giorni prima dell’udienza, e diviene idonea a determinare l’estinzione del giudizio quando le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongano ritualmente.
  • La dichiarazione della controparte di prendere atto della rinuncia integra mancata opposizione alla prosecuzione e consente al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio.
  • In caso di rinuncia, le spese possono essere compensate quando la natura della controversia e il comportamento processuale della parte resistente, costituitasi solo formalmente e limitandosi al deposito documentale, giustifichino una deroga alla regola tendenziale di imputazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.