Sentenza n. 12521/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento emesso dal Ministero prot. n. 0024935, comunicato il 18.12.2025, avente ad oggetto il Riscontro a richiesta di estensione dei numeri di passeggeri consentiti – richiesta di deroga all’art. 5, comma 3 del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73; - di ogni altro atto connesso o presupposto, conseguente o antecedente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di riscontro alla richiesta di estensione dei numeri di passeggeri consentiti e di deroga all’art. 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale avente a oggetto il riscontro alla richiesta di estensione dei numeri di passeggeri consentiti e di deroga alla disciplina prevista dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti connessi e presupposti. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 7 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo perso interesse alla decisione in ragione di modifiche normative sopravvenute. La rinuncia è stata notificata alle controparti. L’Amministrazione resistente ha dichiarato di prenderne atto e di non opporsi.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto la rinuncia ritualmente proposta perché proveniente dalla parte, depositata e notificata alle controparti, e ha rilevato l’assenza di opposizione della resistente, che ha espressamente dichiarato di prenderne atto. Il giudice ha richiamato l’art. 84, comma 1, c.p.a., secondo cui la rinuncia al ricorso è possibile in ogni stato e grado, purché siano garantite la provenienza qualificata dell’atto, la conoscenza formale da parte delle altre parti e l’assenza di opposizione di quelle interessate alla prosecuzione. Le spese sono state compensate, in deroga alla regola tendenziale dell’art. 84, comma 2, c.p.a., considerando la natura della controversia e la costituzione soltanto formale dell’Amministrazione, con deposito documentale.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia è efficace quando proviene dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, è depositata o resa in udienza, è portata formalmente a conoscenza delle altre parti e non è seguita dall’opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio.
art. 84, comma 2, c.p.a.
La disciplina delle spese in caso di rinuncia costituisce una regola tendenziale derogabile dal giudice in ragione delle concrete circostanze della controversia.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, in presenza dei relativi presupposti, determina l’estinzione del processo.
art. 5, comma 3, decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73
La disposizione era richiamata nel provvedimento ministeriale impugnato quale disciplina rispetto alla quale era stata richiesta una deroga; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante atto sottoscritto personalmente o dal difensore munito di mandato speciale, depositato presso la segreteria o reso in udienza e verbalizzato.
- La rinuncia al ricorso richiede la conoscenza formale da parte delle altre parti, normalmente mediante notificazione almeno dieci giorni prima dell’udienza, e diviene idonea a determinare l’estinzione del giudizio quando le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongano ritualmente.
- La dichiarazione della controparte di prendere atto della rinuncia integra mancata opposizione alla prosecuzione e consente al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio.
- In caso di rinuncia, le spese possono essere compensate quando la natura della controversia e il comportamento processuale della parte resistente, costituitasi solo formalmente e limitandosi al deposito documentale, giustifichino una deroga alla regola tendenziale di imputazione delle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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