Cassazione Civile, Ordinanza n. 38312/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionati)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contravvenzione per eccesso di velocità ex art. 142, comma 9, c.d.s., elevato dalla polizia municipale. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione e annullato il verbale ritenendo assorbente la questione della carenza di potere della polizia municipale di apporre la segnaletica di avviso del rilevamento elettronico su una strada statale. Il comune ha appellato la decisione sostenendo che tale profilo non fosse stato specificamente contestato in primo grado e che la decisione integrasse ultrapetizione; ha inoltre censurato la prova del verbale e il capo sulle spese. Il tribunale ha ritenuto che le parti vittoriose in primo grado avrebbero dovuto proporre appello incidentale per far valere gli altri motivi non esaminati, e ha accolto l'appello del comune. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per avere il tribunale preteso un appello incidentale non necessario, nonostante i motivi ulteriori fossero stati assorbiti dal giudice di pace; con il secondo hanno denunciato l'omessa pronuncia sull'eccezione di tardiva produzione documentale del comune e la violazione delle norme sulla prova e sul regime delle produzioni in appello; con il terzo hanno censurato la condanna alle spese in applicazione del principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri due. Ha affermato che la parte pienamente vittoriosa in primo grado, se soccombente in appello per iniziativa della controparte, non ha l'onere di proporre appello incidentale per riproporre questioni assorbite o non esaminate dal primo giudice; è sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di appello per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. Di conseguenza è stata cassata la sentenza del tribunale che aveva qualificato come necessaria l'impugnazione incidentale e, per tale ragione, non aveva esaminato gli ulteriori motivi. La causa è stata rinviata al Tribunale di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 142, comma 9, d.lgs. n. 285 del 1992
norma violata dal verbale di contravvenzione impugnato, relativa al superamento dei limiti di velocità
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o su questioni non devolute; la censura del tribunale è stata ritenuta erronea per avere qualificato come ultrapetizione una questione in realtà già ricompresa nel thema decidendum di primo grado
le domande e le eccezioni non accolte o assorbite devono essere espressamente riproposte in appello, ma non richiedono appello incidentale se la parte era pienamente vittoriosa in primo grado
richiamato nel secondo motivo in tema di preclusioni e ammissibilità delle produzioni in appello
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina delle eccezioni e delle produzioni documentali
richiamato nel secondo motivo in combinato disposto con le norme processuali sulle produzioni
art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992
richiamato nel secondo motivo in tema di accertamento e segnaletica stradale
art. 142, comma 6-bis, d.lgs. n. 285 del 1992
richiamato nel secondo motivo in tema di segnalazione e impiego di dispositivi di rilevamento della velocità
Massime di principio
- La parte pienamente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per ottenere il riesame di domande, eccezioni o questioni che il primo giudice non ha deciso perché assorbite o comunque non esaminate; è sufficiente la loro riproposizione espressa in appello o in cassazione.
- L'omessa pronuncia va valutata in relazione alle questioni effettivamente devolute e rimaste vive nel thema decidendum: non può ritenersi implicitamente rigettata una questione che il giudice di primo grado ha semplicemente assorbito.
- La presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. opera solo quando la parte ometta di riproporre le questioni non accolte; non è richiesta una forma di impugnazione incidentale se non vi è soccombenza sulla specifica domanda o eccezione.
- Quando l'accoglimento di un primo motivo travolge il fondamento logico della decisione impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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