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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02441/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Alcuni proprietari di un immobile convenivano in giudizio il Comune e il gestore del servizio idrico per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della rottura di una condotta idrica comunale, verificatasi nella notte tra il 30 e il 31 luglio 2009. Secondo la loro prospettazione, la fuoriuscita d’acqua aveva causato lesioni a un immobile situato a monte rispetto alla loro proprietà, determinando l’adozione da parte del Sindaco di un’ordinanza contingibile e urgente di sgombero che li aveva costretti ad abbandonare la casa per circa dieci mesi. Gli attori chiedevano il ristoro delle spese sostenute per la locazione di altri immobili, per utenze e oneri condominiali, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale per i disagi, le privazioni e lo sconvolgimento delle abitudini di vita. Il Tribunale respingeva integralmente la domanda ritenendo non provato il nesso causale e rilevando anche che il pregiudizio derivava dall’ordinanza amministrativa, contestabile dinanzi al giudice amministrativo. La Corte d’appello accoglieva solo parzialmente il gravame, riconoscendo il solo danno patrimoniale in misura ridotta e negando il danno non patrimoniale per difetto di prova. In cassazione i ricorrenti censuravano soprattutto il capo relativo al danno non patrimoniale, deducendo: omesso esame di fatti decisivi; violazione del principio di non contestazione; errata esclusione del danno in re ipsa da mancato godimento dell’immobile; omesso esame di presunzioni documentali; omessa motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale; e conseguente illegittima regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quinto motivo, osservando che il giudice d’appello aveva negato il danno non patrimoniale per difetto di prova pur avendo ritenuto superflua e non ammessa la prova testimoniale richiesta proprio su quel danno. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti tutti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva dell’accoglimento è stata la contraddizione tra la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta per dimostrare il danno non patrimoniale e il successivo rigetto della domanda per asserita mancanza di prova, in violazione della regola sull’onere probatorio.

Norme richiamate

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    Il motivo relativo alla prova del danno non patrimoniale è stato esaminato prioritariamente perché logicamente preliminare.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla valutazione delle prove da parte del giudice.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che non può essere negato il diritto per difetto di prova se la parte aveva offerto il mezzo istruttorio idoneo a dimostrarlo e questo non è stato ammesso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la dedotta nullità della sentenza per difetto o contraddittorietà di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi e di risultanze probatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per violazioni di norme sostanziali e processuali in tema di prova e danno.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per l’uso delle presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per l’uso delle presunzioni semplici.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al diritto di difesa e alla prova testimoniale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla motivazione e al giusto processo.

  • art. 177 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al regime delle ordinanze istruttorie.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla trattazione e istruzione della causa.

  • art. 188 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla trattazione e istruzione della causa.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla trattazione e istruzione della causa.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo sulla regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo sulla compensazione delle spese.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    L’accoglimento del motivo decisivo comporta la caducazione della sentenza impugnata nei limiti dell’impugnazione.

  • art. 27932/2008, Sez. Un. Cass.

    Richiamato per il principio secondo cui il danno non patrimoniale da fatto non costituente reato è risarcibile se incide su diritti fondamentali, supera la soglia di tollerabilità e non è futile o bagatellare.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito ritiene non provato un danno ma ha previamente mancato di ammettere il mezzo istruttorio specificamente volto a dimostrarlo, la decisione può essere viziata per contraddizione logica e violazione dell’art. 2697 c.c.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale rilevante per l’accertamento del danno non patrimoniale non può convivere con un successivo rigetto della domanda fondato sulla carenza probatoria del medesimo pregiudizio.
  • Il danno non patrimoniale da fatto illecito non è risarcibile in via automatica o in re ipsa: occorre la deduzione e la dimostrazione di un pregiudizio serio, non futile, incidente su diritti fondamentali o comunque apprezzabile secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite.
  • Quando l’accoglimento di un motivo di ricorso è logicamente assorbente rispetto agli altri, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame nei limiti dell’impugnazione accolta.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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