Cassazione Civile, Ordinanza n. 33015/2023 del 28/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita avente a oggetto un terreno con fabbricati, stipulato nel 2012. La parte promissaria acquirente ha agito davanti al Tribunale chiedendo anzitutto l'annullamento del preliminare per errore essenziale sulla natura edificatoria del terreno e, in via subordinata, l'accertamento dell'inefficacia del contratto per difetto di procura del soggetto che aveva sottoscritto come falsus procurator; ha inoltre chiesto la restituzione della caparra confirmatoria versata, pari a euro 20.000. Il Tribunale ha rigettato le domande. In appello, la domanda principale è stata respinta, così come gli appelli incidentali delle controparti limitati alla liquidazione delle spese. In Cassazione le eredi della parte attrice hanno impugnato la sentenza di appello lamentando, con il primo motivo, violazione degli artt. 12 e 91 c.p.c. in relazione al d.m. n. 55/2014 e al d.m. n. 37/2018, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente determinato il valore della controversia considerando solo la domanda di restituzione della caparra e non anche la domanda di annullamento del preliminare, con conseguente errata liquidazione delle spese. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 12, 91 e 92 c.p.c. per la declaratoria di parziale reciproca soccombenza e per la liquidazione delle spese in misura inferiore ai valori medi. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale sostenendo che l'appello incidentale sulle spese fosse inammissibile o tardivo, in quanto relativo a capo autonomo della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale, affermando che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investe un capo autonomo della sentenza, quale quello sulle spese, se proposta contro una parte che abbia a sua volta impugnato la decisione. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la valutazione del valore della causa compiuta dalla Corte d'appello, perché non aveva considerato che l'attore aveva proposto anche la domanda di annullamento del contratto preliminare, e non solo la richiesta restitutoria della caparra. È stato quindi assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
la parte contro la quale è stata proposta impugnazione deve proporre la propria impugnazione in via incidentale nello stesso processo
l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche rispetto a capi autonomi della sentenza quando l'altra parte abbia proposto impugnazione principale
le impugnazioni separate contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo
nel caso di azione personale di annullamento per vizio del consenso avente ad oggetto beni immobili, il valore della causa si determina in base al prezzo fissato dalle parti nel contratto
la liquidazione delle spese deve essere parametrata al corretto valore della controversia
la regolazione delle spese dipende dalla corretta valutazione della soccombenza
richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali
il richiamo è ritenuto erroneo perché il decreto è entrato in vigore dopo la pronuncia di primo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale
Massime di principio
- L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando abbia ad oggetto un capo autonomo della sentenza, compreso quello relativo alle spese di lite, se la controparte ha proposto impugnazione principale.
- Nel giudizio relativo all'annullamento di un contratto preliminare avente ad oggetto beni immobili, il valore della causa non può essere individuato considerando soltanto la domanda restitutoria o la caparra, ma deve tener conto anche della domanda di annullamento e, ai fini della determinazione del valore, del prezzo fissato nel contratto.
- La liquidazione delle spese processuali deve essere effettuata sulla base del corretto valore della controversia; un errato apprezzamento del petitum sostanziale può riflettersi sulla soccombenza e sull'importo liquidato.
- Se il primo motivo di ricorso investe con successo la base della statuizione sulle spese, i motivi ulteriori che censurano la medesima regolazione possono restare assorbiti.
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