Cassazione Penale, Sentenza n. 9213/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: il ricorrente deduceva violazione di legge, difetto assoluto e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990. Sosteneva che il giudice avesse fatto ricadere la decisione prevalentemente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Shano Elton, relative a un traffico proveniente dall'Olanda e non dall'Albania, senza specificare il ruolo concreto del ricorrente nell'organizzazione e senza acquisire elementi in ordine alla conoscenza/frequentazione di altri coimputati albanesi, fondando l'appartenenza all'organizzazione su mere frequentazioni amicali di terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il motivo proposto investisse valutazioni di merito e della prova non sindacabili in sede di legittimità, essendosi limitata la Corte a controllare la congruenza e la logicità della motivazione del giudice del riesame. Ha ritenuto invece adeguata e circostanziata la motivazione del Tribunale di Lecce, che aveva preso in esame le deduzioni difensive e aveva indicato elementi di riscontro (dichiarazioni del collaboratore, intercettazioni, spostamenti, soggiorni presso terzi, contatti stabili) idonei a fondare la gravità del quadro indiziario. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma penale qualificante il reato di traffico di stupefacenti, ossia il titolo di accusa per cui si valutavano i gravi indizi di colpevolezza
Indica i requisiti e il modello della motivazione che deve sostenere le misure cautelari, richiamato come parametro per la motivazione del tribunale del riesame
Richiamato come modello strutturale della motivazione cui il provvedimento del riesame deve conformarsi, adattato al contesto delle misure cautelari basate su indizi
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione del merito probatorio sostituendosi al giudice di merito
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la pronuncia di inammissibilità per censure estranee al novero deducibile in cassazione e le relative conseguenze processuali
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione
Massime di principio
- In Cassazione non è rimesso valutare nuovamente il merito delle prove: sono sindacabili solo i vizi di motivazione e la conformità logico‑giuridica della decisione del giudice di merito
- Per la conferma di misure cautelari fondate su indizi è sufficiente una motivazione precisa e circostanziata che colleghi gli elementi indiziari al sospetto di responsabilità (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, spostamenti, contatti, soggiorni)
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia possono sorreggere una misura cautelare se risultano corroborate, anche parzialmente, da riscontri concreti (intercettazioni, riscontri documentali o comportamentali)
- Chi impugna una misura cautelare in Cassazione deve puntare su profili di illegittimità della motivazione o su violazioni di legge formali, non su una diversa valutazione del materiale probatorio
- Il giudice del riesame deve esplicitare il percorso logico‑giuridico seguito e rispondere alle deduzioni difensive; la mancanza di tale percorso costituisce possibile motivo di cassazione
- Se esistono canali distinti o punti di criticità nell'impianto accusatorio, è utile che la difesa ne chieda l'emersione in modo circostanziato nel merito e, se possibile, produca elementi di contrasto o di incoerenza delle fonti probatorie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9192/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9193/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9196/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9197/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9201/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9202/2023 del 06/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →