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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10232/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni, con divieto di soggiorno in un comune della provincia di Asti, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello che aveva confermato la misura. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che i giudici di merito avessero attribuito rilievo a reati non significativi ai fini della valutazione di pericolosità sociale, perché commessi con modalità tali da escludere la correttezza del giudizio di pericolosità espresso. La Corte di cassazione ha ritenuto che, dietro la formale denuncia di violazione di legge, la censura mirasse in realtà a contestare la motivazione del decreto e la valutazione di merito già svolta dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato la pluralità di reati contro il patrimonio commessi in epoca recente e l'intero arco temporale di attività del sodalizio criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che, in tema di motivazione, sono deducibili soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, non anche l'illogicità manifesta né la mera contestazione della valutazione degli argomenti difensivi. Poiché la motivazione del decreto di merito era presente e non meramente apparente, e il ricorso si limitava a confutare le ragioni già espresse dai giudici di appello, è stata pronunciata l'inammissibilità con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente.

  • art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575

    È richiamato quale base normativa del limite al sindacato di legittimità nelle misure di prevenzione.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    L'illogicità manifesta della motivazione non è deducibile nel ricorso per cassazione avverso misure di prevenzione, essendo ammissibile soltanto la denuncia di motivazione inesistente o apparente.

  • art. 4, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011

    È la disposizione che fonda l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza al ricorrente.

  • art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011

    È il parametro normativo richiamato per individuare la categoria di soggetti sottoposti a misura di prevenzione.

  • art. 4, nono comma, legge n. 1423 del 1956

    Impone al giudice d'appello l'obbligo di provvedere con decreto motivato; la sua violazione può rilevare solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, non per mere doglianze sulla congruità o logicità della motivazione.
  • La censura che formalmente deduce un vizio di legge ma in sostanza contesta la valutazione di pericolosità sociale e la ponderazione degli elementi di fatto è inammissibile.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento di prevenzione è limitato ai casi di motivazione mancante o meramente apparente; non è sindacabile l'illogicità manifesta.
  • Non può qualificarsi come motivazione mancante o apparente la semplice mancata adesione del giudice alle argomentazioni difensive, quando queste siano state comunque considerate o assorbite dalla motivazione del provvedimento impugnato.
  • In presenza di ricorso inammissibile e in assenza di elementi che escludano la colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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