Cassazione Civile, Ordinanza n. 13605/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (detenuto)
La controversia
Un detenuto aveva agito chiedendo, ai sensi dell'art. 3 CEDU e dell'art. 35-ter l. n. 354/1975, il risarcimento dei danni per le condizioni di detenzione asseritamente inumane patite in carcere tra settembre 2018 e ottobre 2020. Il Tribunale di L'Aquila aveva accolto la domanda, rilevando che l'amministrazione non aveva fornito prova idonea a smentire le allegazioni del detenuto e che, pur a fronte di uno spazio pro capite inferiore a tre metri quadrati, le ulteriori condizioni carcerarie erano comunque scadenti e non compensative delle criticità riscontrate. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 360 n. 5 c.p.c., dell'art. 3 CEDU e dell'art. 35-ter l. n. 354/1975, sostenendo che il Tribunale avesse mal interpretato il materiale istruttorio, in particolare la relazione depositata dalla stessa amministrazione, dalla quale sarebbe emerso che le condizioni di detenzione erano complessivamente congrue e rispettose dei diritti del detenuto, con conseguente insussistenza dei presupposti per il risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio di motivazione, mirasse in realtà a ottenere una rilettura nel merito delle prove e dei fatti di causa, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., la Corte ha ricordato che esso è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non per contestare la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie; inoltre, l'omesso esame di singoli elementi di prova non integra di per sé il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito. Non essendovi difese dell'intimato, non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 3 CEDU
Richiamato quale parametro sostanziale della domanda risarcitoria per condizioni detentive asseritamente inumane; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché il ricorso è inammissibile.
Norma posta a fondamento della domanda di ristoro per detenzione in condizioni non conformi ai diritti della persona; la Corte non ne valuta l'applicazione nel merito.
La doglianza che ne invoca la violazione è stata riqualificata come contestazione della valutazione delle prove, quindi come censura di merito non scrutinabile in cassazione.
La Corte afferma che il motivo, sotto la veste della violazione di legge, in realtà critica la ricostruzione del fatto concreto e non la falsa applicazione della norma astratta.
Il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non consente di censurare la mera valutazione complessiva delle prove o l'omesso esame di elementi istruttori.
Richiamato per affermare l'onere del ricorrente di indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il quando e il come della sua discussione processuale e la sua decisività.
Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quale requisito di specificità e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura di omesso esame.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una contestazione sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove in una censura di violazione di legge.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
- L'omesso esame di una prova documentale o di una relazione non integra di per sé il vizio di omesso esame, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Chi ricorre per cassazione deducendo l'omesso esame di un fatto deve indicare specificamente il fatto, la sua emergenza dagli atti, il momento della sua discussione e la sua decisività.
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