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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31820/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando: (1) la mancata disamina, da parte della Corte di legittimità, di una censura relativa alla motivazione della Corte d'appello che si era limitata a richiamare per relationem la pronuncia di primo grado senza affrontare le specifiche doglianze svolte in appello; (2) l'omesso esame della censura relativa alla presunta illegittimità del rifiuto a sottoporsi all'alcool test, per assenza nel verbale di indicazioni sull'apparecchio, sulla matricola e sulla omologazione, sicché non vi sarebbe prova che la P.G. fosse dotata di idonea strumentazione; (3) l'omessa disamina di doglianze connesse alla tardività della richiesta di alcool test e alla mancata indicazione dell'orario in cui l'imputato era stato trovato alla guida, profili rilevanti ai fini della valutazione della legittimità della richiesta e del conseguente rifiuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. sia consentito solo per errore materiale o errore di fatto/percettivo ben delineato e non possa sostituirsi al sindacato di merito. Nel caso concreto: (i) l'ordinanza impugnata riportava puntualmente nelle premesse i sei motivi dell'impugnazione, con sintetica esposizione del contenuto, per cui non si configurava una svista percettiva che potesse giustificare il ricorso straordinario; (ii) le doglianze del ricorrente, quanto alla loro rilevanza decisiva, rientrano nell'ambito degli errori di valutazione (giudizio di merito) che non sono rimediabili con il 625-bis; (iii) quindi non sussisteva l'errore di fatto necessario per ammettere il rimedio. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese e a versare una somma equitativamente fissata alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario ammesso solo per errore materiale o per errore di fatto/percettivo della pronuncia definitiva della Corte di cassazione; non è strumento per sindacare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento e per la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 186, settimo comma, d.lgs. 285/1992

    Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato per la condanna in primo grado (guida in stato di ebbrezza), con le sanzioni applicate in primo e secondo grado (arresto, ammenda, sospensione patente).

  • art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale

    Richiamato per giustificare la stretta interpretazione delle disposizioni che consentono di intaccare la definitività delle pronunce della Corte di cassazione, a tutela della certezza del diritto.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile soltanto per errori materiali o per errori di fatto/percettivi chiaramente individuabili; le omissioni di esame devono costituire una vera e propria svista che, se corretta, avrebbe inevitabilmente determinato una decisione diversa.
  • L'omessa disamina di un motivo di gravame può giustificare il 625-bis solo se il motivo era decisivo e la mancata lettura è provabile in modo incontrovertibile (rapporto di causalità necessaria tra omissione e diversa decisione).
  • Gli errori di giudizio, le valutazioni di merito e le interpretazioni giuridiche errate non sono rimediabili con il 625-bis e devono essere impugnati mediante i rimedi ordinari (appello, ricorso per cassazione) nei termini e modi previsti.
  • In contestazioni tecniche sull'alcool test (assenza di indicazioni su modello, matricola, omologazione), è fondamentale documentare già in sede di primo grado e nel gravame che tali vizi erano rilevanti e decisivi, producendo o richiedendo la prova della strumentazione; se tali censure non vengono adeguatamente rese decisive, la Corte può ritenere che siano implicitamente superate.
  • Per chi intende impugnare un'omessa o insufficiente motivazione della Corte d'appello è consigliabile dimostrare concretamente che la Corte d'appello non ha affrontato le doglianze rilevanti e che, ove ciò fosse avvenuto, la decisione sarebbe stata diversa; senza ciò, il rimedio straordinario difficilmente sarà ammesso.

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