Cassazione Penale, Sentenza n. 31820/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando: (1) la mancata disamina, da parte della Corte di legittimità, di una censura relativa alla motivazione della Corte d'appello che si era limitata a richiamare per relationem la pronuncia di primo grado senza affrontare le specifiche doglianze svolte in appello; (2) l'omesso esame della censura relativa alla presunta illegittimità del rifiuto a sottoporsi all'alcool test, per assenza nel verbale di indicazioni sull'apparecchio, sulla matricola e sulla omologazione, sicché non vi sarebbe prova che la P.G. fosse dotata di idonea strumentazione; (3) l'omessa disamina di doglianze connesse alla tardività della richiesta di alcool test e alla mancata indicazione dell'orario in cui l'imputato era stato trovato alla guida, profili rilevanti ai fini della valutazione della legittimità della richiesta e del conseguente rifiuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. sia consentito solo per errore materiale o errore di fatto/percettivo ben delineato e non possa sostituirsi al sindacato di merito. Nel caso concreto: (i) l'ordinanza impugnata riportava puntualmente nelle premesse i sei motivi dell'impugnazione, con sintetica esposizione del contenuto, per cui non si configurava una svista percettiva che potesse giustificare il ricorso straordinario; (ii) le doglianze del ricorrente, quanto alla loro rilevanza decisiva, rientrano nell'ambito degli errori di valutazione (giudizio di merito) che non sono rimediabili con il 625-bis; (iii) quindi non sussisteva l'errore di fatto necessario per ammettere il rimedio. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese e a versare una somma equitativamente fissata alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Rimedio straordinario ammesso solo per errore materiale o per errore di fatto/percettivo della pronuncia definitiva della Corte di cassazione; non è strumento per sindacare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento e per la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 186, settimo comma, d.lgs. 285/1992
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato per la condanna in primo grado (guida in stato di ebbrezza), con le sanzioni applicate in primo e secondo grado (arresto, ammenda, sospensione patente).
art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Richiamato per giustificare la stretta interpretazione delle disposizioni che consentono di intaccare la definitività delle pronunce della Corte di cassazione, a tutela della certezza del diritto.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile soltanto per errori materiali o per errori di fatto/percettivi chiaramente individuabili; le omissioni di esame devono costituire una vera e propria svista che, se corretta, avrebbe inevitabilmente determinato una decisione diversa.
- L'omessa disamina di un motivo di gravame può giustificare il 625-bis solo se il motivo era decisivo e la mancata lettura è provabile in modo incontrovertibile (rapporto di causalità necessaria tra omissione e diversa decisione).
- Gli errori di giudizio, le valutazioni di merito e le interpretazioni giuridiche errate non sono rimediabili con il 625-bis e devono essere impugnati mediante i rimedi ordinari (appello, ricorso per cassazione) nei termini e modi previsti.
- In contestazioni tecniche sull'alcool test (assenza di indicazioni su modello, matricola, omologazione), è fondamentale documentare già in sede di primo grado e nel gravame che tali vizi erano rilevanti e decisivi, producendo o richiedendo la prova della strumentazione; se tali censure non vengono adeguatamente rese decisive, la Corte può ritenere che siano implicitamente superate.
- Per chi intende impugnare un'omessa o insufficiente motivazione della Corte d'appello è consigliabile dimostrare concretamente che la Corte d'appello non ha affrontato le doglianze rilevanti e che, ove ciò fosse avvenuto, la decisione sarebbe stata diversa; senza ciò, il rimedio straordinario difficilmente sarà ammesso.
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