Cassazione Civile, Ordinanza n. 35458/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha ritenuto applicabile l'art. 390 c.p.c. nel testo vigente, poiché l'adunanza camerale era stata fissata dopo l'entrata in vigore della modifica normativa richiamata; per tale ragione ha affermato che non era necessaria la notifica della rinuncia alla controparte. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un provvedimento di irrogazione sanzioni emesso per l'anno 2014 per asserita indebita esenzione dall'accisa sull'energia prodotta. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dando atto dell'omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti che prevedeva la chiusura delle liti con spese compensate e il pagamento delle posizioni creditorie della controparte, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
nella versione attualmente vigente
in caso di rinuncia al ricorso, per i giudizi camerali fissati nel regime temporale indicato, non è richiesta la notifica della rinuncia alla controparte.
art. 35, comma 6, L. n. 149/2022
richiamato per individuare il regime temporale applicabile alla rinuncia al ricorso e alla necessità della notifica.
richiamata come norma modificativa del regime transitorio relativo all'adunanza camerale e alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione prima della decisione, il giudizio si estingue e la Corte prende atto della rinuncia senza esaminare il merito delle censure.
- Nel regime processuale applicabile indicato dalla Corte, la rinuncia al ricorso non richiede la notifica alla controparte se l'adunanza camerale è stata fissata nel periodo considerato dalla disciplina transitoria richiamata.
- Se le parti hanno raggiunto un accordo che definisce anche le spese e le posizioni creditorie, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio e compensare integralmente le spese.
- In presenza di rinuncia al ricorso, il thema decidendum resta assorbito e non viene adottata alcuna pronuncia sul merito dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35423/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35424/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35425/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35427/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35428/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35429/2023 del 19/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →