Cassazione Penale, Sentenza n. 37661/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
SHALA ILIR ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la sua istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dal GIP. L'indagato era contestato per il reato di estorsione (art. 629 c.p.) con riferimento anche a un'aggravante richiamata dalla difesa (art. 416-bis, comma 1 c.p.). In ricorso si denunciavano: 1) violazione di legge e carenza motivazionale circa il fumus commissi delicti, sostenendo che il Tribunale avrebbe dato peso esclusivo al racconto della persona offesa senza adeguatamente considerare le contraddizioni e le dichiarazioni del collaborante Lovo Leonardo e che l'indagato non avrebbe tratto alcun vantaggio dall'operazione contestata; 2) omissione di risposta in ordine alla contestata aggravante ex art. 416-bis, comma 1 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p. e che, nel caso di specie, il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente l'esistenza di gravi indizi circa il reato di estorsione (superiori al semplice fumus), avendo inoltre risposto alle deduzioni difensive con una ricostruzione diversa da quella proposta. Quanto all'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse interesse concreto e attuale a censurarne la mancata motivazione, perché il sequestro era stato disposto già in relazione al reato di estorsione non aggravato e, pertanto, la dichiarata carenza di motivazione sull'aggravante non avrebbe inciso sulla misura cautelare in atto. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che definisce il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza rispetto a questo reato, base giuridica sufficiente per il sequestro preventivo contestato
Aggravante/peculiarità relativa all'associazione di tipo mafioso; la Corte ha osservato che la mancata motivazione specifica sull'aggravante non era idonea a dare interesse concreto al ricorrente, poiché la misura era stata adottata già sul presupposto dell'estorsione non aggravata
Limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali alla sola ipotesi di violazione di legge; la Corte ha richiamato questo criterio per dichiarare inammissibile il ricorso che verteva su vizi di motivazione/merito non sindacabili in cassazione
Principio sull'interesse ad impugnare: l'impugnazione deve perseguire un vantaggio pratico e concreto; la Corte ha applicato questo principio per escludere l'interesse alla censura dell'aggravante quando la misura era già giustificata sul reato semplice
Norma che disciplina le statuizioni sulle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista
Orientamento delle Sezioni Unite (richiamato: Sez. U., n. 25932/2008 e altri precedenti)
Principio giurisprudenziale secondo cui i vizi della motivazione sono sindacabili in cassazione solo se così gravi da rendere del tutto mancante o incomprensibile l'apparato argomentativo; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la motivazione del Tribunale del riesame avesse i requisiti minimi di coerenza e completezza
Massime di principio
- Avverso provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è possibile solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; critiche meramente in fatto o alla motivazione sono in genere inammissibili
- La valutazione del "fumus commissi delicti" nei riesami cautelari si basa sulla congruità degli elementi esposti e non è sindacabile in fatto in Cassazione se il giudice ha fornito una motivazione coerente e comprensibile
- Per avere interesse ad impugnare una censura (es. mancata motivazione di un'aggravante) è necessario che la rettifica richiesta possa concretamente incidere sulla misura impugnata; se la misura si regge già su un diverso fondamento, la contestazione è spesso priva di interesse
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese processuali; valutare preventivamente la fondatezza giuridica e l'utilità concreta dell'impugnazione
- Le omissioni o le contraddizioni nei resoconti delle parti (persona offesa o collaboranti) possono essere valutate dal giudice del riesame nella sua ricostruzione; nelle impugnazioni in Cassazione rileva soprattutto la legittimità e sufficienza della motivazione adottata dal giudice di merito
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