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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28468/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui una società chiese il pagamento di un compenso per attività svolte nell'ambito di un incarico di prevenzione e protezione e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per le unità operative della controparte. Emesso il decreto, la società ingiunta propose opposizione e sollevò in via preliminare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, sostenendo che il contratto contenesse una clausola compromissoria che devolveva la lite a un collegio arbitrale. Il Tribunale accolse tale impostazione, dichiarando la propria incompetenza in favore degli arbitri e revocando il decreto. Con l'unico motivo di ricorso per regolamento di competenza, la società creditrice denunciò violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1418 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la clausola contrattuale era testualmente alternativa: prevedeva sia il foro di Firenze sia l'arbitrato, sicché non poteva ritenersi esclusa in modo chiaro la competenza del giudice ordinario. Dedusse inoltre che la rubrica della clausola e la sottoscrizione specifica non bastavano a trasformare in esclusiva una previsione espressamente formulata in termini di alternativa, e che il criterio di conservazione imponeva di attribuire efficacia alla parte di clausola che manteneva il foro ordinario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la censura. Ha interpretato la clausola nel senso che essa non devolveva in via esclusiva la controversia agli arbitri, ma prevedeva una facoltà alternativa di scelta tra giudice ordinario e collegio arbitrale. Ha valorizzato il dato letterale della locuzione "oppure", la necessità di una espressa e inequivoca esclusione della giurisdizione ordinaria per configurare una clausola compromissoria esclusiva, e il fatto che la rubrica dell'articolo e la specifica approvazione non erano decisive in presenza del testo contrattuale. Ha quindi cassato la sentenza del Tribunale, dichiarato la competenza del Tribunale di Firenze e disposto la rimessione delle parti dinanzi a quel giudice per la riassunzione nei termini di legge; le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al merito.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    il significato della clausola deve essere ricostruito anzitutto secondo il senso letterale delle parole e la comune intenzione dei contraenti.

  • art. 1363 c.c.

    la clausola va letta nel contesto dell'intero contratto e in correlazione con le altre previsioni, non isolatamente.

  • art. 1367 c.c.

    il ricorso al criterio di conservazione non può eliminare un'alternativa espressamente prevista dal testo contrattuale; la clausola deve essere letta in modo da conservarle efficacia.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non è il fondamento decisivo della decisione; la Corte non fonda l'accoglimento su nullità della clausola.

  • art. 808 quater c.p.c.

    la Corte richiama il precedente secondo cui la norma riguarda i casi di dubbio sulla quantificazione della materia devoluta agli arbitri, non la scelta stessa tra giurisdizione ordinaria e arbitrato.

Massime di principio

  • Per stabilire se una clausola contrattuale attribuisca competenza esclusiva agli arbitri, occorre una manifestazione di volontà espressa, chiara e inequivoca; in caso di dubbio o di formulazione alternativa, non si può ritenere sottratta la controversia al giudice ordinario.
  • L'interpretazione della clausola compromissoria deve partire dal dato letterale complessivo e dalla sua lettura sistematica con le altre clausole del contratto; non è legittimo isolare una rubrica o sopprimere parole testualmente presenti quando il testo conserva un significato coerente.
  • La rubrica di una clausola e la sua specifica sottoscrizione hanno valore solo sussidiario e non possono prevalere su un contenuto testuale che esprima, in modo espresso, un'alternativa tra foro statale e arbitrato.
  • Gli atti processuali delle parti non possono essere usati come elementi interpretativi del contratto alla stregua di un comportamento successivo alla stipula, perché rilevano solo come contegno processuale e non come condotta negoziale postcontrattuale.
  • L'art. 808 quater c.p.c. non si applica per risolvere il dubbio sulla scelta originaria tra arbitrato e giurisdizione statale, ma solo nei casi di incertezza sulla estensione quantitativa della materia devoluta agli arbitri.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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