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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36300/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 31 marzo 2026 del Tribunale di Napoli, che aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra due gruppi di reati giudicati con sentenze irrevocabili. Il primo gruppo riguardava un furto in concorso, commesso a Napoli il 7 settembre 2024, contestato ai sensi degli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p.; il secondo comprendeva un tentato furto in concorso e ulteriori reati, commessi a Napoli il 12 giugno 2024, contestati ai sensi degli artt. 110, 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, nonché degli artt. 337, 582, 585 e 576, primo comma, nn. 1 e 5-bis, c.p. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse richiesto una prova eccessivamente rigorosa della programmazione unitaria e avesse trascurato l'omogeneità dei tentati furti, il movente economico comune, il contesto territoriale e la vicinanza temporale. Con il secondo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., motivazione apparente, carente e illogica, contestando in particolare la valutazione dell'intervallo temporale di circa tre mesi e della diversità dei concorrenti. Con il terzo ha lamentato travisamento dei fatti e erronea esclusione della continuazione per l'eterogeneità dei reati, sostenendo che il Tribunale avesse valorizzato impropriamente i reati ulteriori commessi il 12 giugno 2024.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che la continuazione richiede una verifica rigorosa dell'esistenza, già al momento del primo reato, di una programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi; omogeneità, contiguità temporale e spaziale e altri indici sono elementi valutabili, ma non bastano da soli a dimostrare un'unica deliberazione criminosa. Ha ritenuto che il Tribunale avesse applicato correttamente tali criteri e motivato congruamente: in particolare, i reati erano stati commessi con concorrenti diversi, poiché nel fatto del 7 settembre 2024 il complice era identificato mentre in quello del 12 giugno 2024 era rimasto ignoto; inoltre, tra i reati del secondo episodio figuravano delitti estranei a quelli contro il patrimonio. Le censure difensive si risolvevano in una lettura alternativa degli elementi, senza evidenziare reali vizi logici. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte assorbito e, per il resto, manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.

    La continuazione presuppone che, quando fu commesso il primo reato, quelli successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali; tale requisito va verificato rigorosamente anche in sede esecutiva.

  • art. 671 c.p.p.

    Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.

    Nel procedimento esecutivo diretto al riconoscimento della continuazione si applica il medesimo rigoroso criterio richiesto nel giudizio di cognizione circa la programmazione anticipata dei reati successivi.

  • art. 110 c.p.

    Nel reato commesso in data 7 settembre 2024 il condannato ha agito in concorso con Ciro Gallia, in quello del 12 giugno 2024 il complice è rimasto ignoto, smentendo dunque quanto sostenuto dal ricorrente.

    La decisione dà conto della partecipazione concorsuale nei fatti, ma il diverso concorrente è considerato un dato contrario alla tesi difensiva dell'unica programmazione; l'identità dei concorrenti è comunque solo uno degli indici valutabili.

  • art. 56 c.p.

    Dopo aver analizzato i reati delle due sentenze indicate nell'istanza (la sentenza n. 8376/24 emessa dal Tribunale di Napoli in data 18 settembre 2024 (recte: la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 8 ottobre 2025) e divenuta irrevocabile in data 8 novembre 2025 per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. commesso in Napoli in data 7 settembre 2024; la sentenza n. 8115/24 emessa dal Tribunale di Napoli in data 15 luglio 2024 (recte: la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 30 gennaio 2025) e divenuta irrevocabile in data 26 aprile 2025 per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. nonché per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 582, 585, 576, comma 1, n. 1 e comma 5 bis, cod. pen., commesso in Napoli in data 12 giugno 2024), il Giudice dell'esecuzione risponde ai singoli elementi addotti nell'istanza introduttiva.

    La norma è richiamata per identificare il tentato furto compreso in uno dei gruppi di reati; la Corte non formula una distinta interpretazione dei presupposti del tentativo.

  • art. 624 c.p.

    Dopo aver analizzato i reati delle due sentenze indicate nell'istanza (la sentenza n. 8376/24 emessa dal Tribunale di Napoli in data 18 settembre 2024 (recte: la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 8 ottobre 2025) e divenuta irrevocabile in data 8 novembre 2025 per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. commesso in Napoli in data 7 settembre 2024; la sentenza n. 8115/24 emessa dal Tribunale di Napoli in data 15 luglio 2024 (recte: la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 30 gennaio 2025) e divenuta irrevocabile in data 26 aprile 2025 per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. nonché per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 582, 585, 576, comma 1, n. 1 e comma 5 bis, cod. pen., commesso in Napoli in data 12 giugno 2024), il Giudice dell'esecuzione risponde ai singoli elementi addotti nell'istanza introduttiva.

    La norma è richiamata per individuare i furti oggetto delle condanne tra cui era richiesta la continuazione; la Corte non affronta autonomamente la configurabilità del furto.

  • art. 625 c.p.

    Dopo aver analizzato i reati delle due sentenze indicate nell'istanza (la sentenza n. 8376/24 emessa dal Tribunale di Napoli in data 18 settembre 2024 (recte: la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 8 ottobre 2025) e divenuta irrevocabile in data 8 novembre 2025 per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. commesso in Napoli in data 7 settembre 2024; la sentenza n. 8115/24 emessa dal Tribunale di Napoli in data 15 luglio 2024 (recte: la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 30 gennaio 2025) e divenuta irrevocabile in data 26 aprile 2025 per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. nonché per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 582, 585, 576, comma 1, n. 1 e comma 5 bis, cod. pen., commesso in Napoli in data 12 giugno 2024), il Giudice dell'esecuzione risponde ai singoli elementi addotti nell'istanza introduttiva.

    La norma è richiamata per identificare le fattispecie di furto aggravato già oggetto delle condanne; la Corte non esamina separatamente gli elementi delle aggravanti.

  • art. 337 c.p.

    In realtà, il Tribunale di Napoli ha puntualmente evidenziato la insussistenza della omogeneità tra tutti i reati essendovi, tra quelli commessi in data 12 giugno 2024, anche delitti che esulano dai delitti contro il patrimonio.

    La presenza, nel medesimo episodio giudicato, di delitti non omogenei rispetto ai reati patrimoniali è stata ritenuta rilevante per escludere che la sola somiglianza dei furti dimostrasse una deliberazione unitaria.

  • art. 582 c.p.

    In realtà, il Tribunale di Napoli ha puntualmente evidenziato la insussistenza della omogeneità tra tutti i reati essendovi, tra quelli commessi in data 12 giugno 2024, anche delitti che esulano dai delitti contro il patrimonio.

    La lesione è ricompresa tra i reati del secondo gruppo che, essendo estranei ai delitti patrimoniali, concorrono a escludere l'omogeneità complessiva invocata ai fini della continuazione.

  • art. 585 c.p.

    In realtà, il Tribunale di Napoli ha puntualmente evidenziato la insussistenza della omogeneità tra tutti i reati essendovi, tra quelli commessi in data 12 giugno 2024, anche delitti che esulano dai delitti contro il patrimonio.

    La norma è richiamata tra le fattispecie ulteriori del secondo episodio, considerate nel ragionamento sull'eterogeneità dei reati; non è oggetto di autonoma interpretazione.

  • art. 576 c.p.

    In realtà, il Tribunale di Napoli ha puntualmente evidenziato la insussistenza della omogeneità tra tutti i reati essendovi, tra quelli commessi in data 12 giugno 2024, anche delitti che esulano dai delitti contro il patrimonio.

    La norma è richiamata tra i reati del secondo gruppo estranei ai delitti contro il patrimonio, circostanza valorizzata nel giudizio sull'omogeneità complessiva.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    A tali argomentazioni il ricorrente contrappone generiche deduzioni confutative, che si risolvono in un'alternativa lettura dei medesimi elementi, non consentita davanti a questa Corte, senza riuscire ad evidenziare reali criticità logiche del ragionamento giudiziale.

    Il vizio di motivazione non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione alternativa degli elementi già esaminati; occorre indicare effettive criticità logiche della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

    Alla declaratoria d'inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa che accerti se, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali.
  • L'omogeneità dei reati e del bene protetto, l'identità dei concorrenti e la contiguità spazio-temporale sono indici rilevanti, ma nessuno di essi, isolatamente o senza riscontro dell'unica deliberazione di fondo, dimostra la continuazione.
  • Il programma criminoso può richiedere ulteriori decisioni specifiche nella fase attuativa, ma deve esprimere una previsione iniziale della pluralità delle azioni criminose e delle finalità perseguite.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione motivata del giudice di merito una diversa lettura degli stessi elementi, se non vengono indicate effettive criticità logiche o giuridiche.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioniCause di non punibilità
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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