Sentenza n. 1497/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 12 luglio 2024 di rinnovo/conversione del permesso per protezione sussidiaria in permesso di soggiorno per lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 2015 della protezione sussidiaria, aveva presentato il 12 luglio 2024 tramite Poste Italiane domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro e aveva effettuato gli adempimenti richiesti, compreso il fotosegnalamento fissato per il 27 agosto 2024. Deduceva che la Questura di Bologna aveva lasciato la pratica in fase di preistruttoria, senza adottare un provvedimento né rispondere ai solleciti, in violazione degli artt. 2, commi 3 e 4, l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, essendo decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento. Chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta, nonché il risarcimento di 2.000 euro o della diversa somma ritenuta dovuta.
La decisione
La domanda avverso il silenzio è stata accolta: il Ministero non si è costituito e non ha dimostrato l’adozione di un provvedimento conclusivo né fornito giustificazioni per l’inerzia. Il TAR ha quindi ordinato di concludere il procedimento entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, applicando il termine previsto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998. La domanda risarcitoria non è stata decisa: ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., il rito è stato convertito per trattarla con rito ordinario e l’udienza è stata riservata a un successivo provvedimento presidenziale. Anche la decisione sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Ai sensi dell’art. 5, comma 9, D.lgs. 286/1998, «il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso».
Il procedimento di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno deve essere concluso entro sessanta giorni dalla domanda, ove sussistano i requisiti e le condizioni previsti; nel caso concreto, l’inerzia non giustificata ha condotto all’ordine di concludere il procedimento entro tale termine.
Avendo, d’altronde, parte ricorrente proposto anche domanda risarcitoria, trova applicazione l’art. 117, comma 6, c.p.a., ai sensi del quale «se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria».
Quando la domanda risarcitoria è proposta congiuntamente all’azione contro il silenzio, il giudice può decidere l’azione sul silenzio in rito camerale e trattare separatamente la domanda di danno con rito ordinario; il TAR ha applicato questa possibilità convertendo il rito per la domanda risarcitoria.
Massime di principio
- La domanda di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno deve essere definita entro sessanta giorni, se ricorrono i requisiti e le condizioni previsti dalla disciplina applicabile; in mancanza di un provvedimento conclusivo o di una giustificazione dell’inerzia, è accoglibile l’azione contro il silenzio con ordine all’amministrazione di provvedere.
- Se l’azione contro il silenzio è proposta insieme alla domanda risarcitoria, il giudice può definire la prima con rito camerale e trattare la domanda di danno con rito ordinario, riservandone la decisione a una successiva udienza.
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