Cassazione Penale, Sentenza n. 1784/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione ritenendo violata la legge e viziata la motivazione: sostiene che il fatto fosse da qualificare come insolvenza fraudolenta e non truffa. Lamenta che la Corte territoriale abbia valorizzato comportamenti successivi alla conclusione del contratto (atteggiamenti e omissioni dopo la consegna dell'assegno) non descritti nel capo di imputazione, realizzando una modifica del fatto e violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza. In sostanza sostiene di essersi limitato a consegnare un assegno inesigibile di euro 1.600, dissimulando la propria insolvenza, senza artifici o raggiri anteriori alla trattativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello che il comportamento del ricorrente integra il reato di truffa (art. 640 c.p.), rilevando elementi di raggiro nella fase della trattativa: ostentazione di disponibilità economiche (abbigliamento curato, autovettura di lusso non di sua proprietà, carnet di assegni da cui ha tratto "disinvoltamente" quello insoluto) volti a indurre in errore la vittima. Ha inoltre ritenuto che i comportamenti successivi (finta sorpresa al mancato incasso, rassicurazioni e poi sparizione senza restituzione della bicicletta o del denaro) costituiscano modalità ulteriori del medesimo fatto, non una mutazione essenziale dell'imputazione, per cui non vi è stata violazione del principio di correlazione. Ha respinto altresì l'eccezione sulla presunta irregolarità della querela ricevuta da un agente e non da un ufficiale, richiamando il principio di validità della querela ricevuta da agente se inoltrata correttamente. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che la truffa richiede un artificio o raggiro idoneo a determinare l'altrui errore: la Corte ha ritenuto che l'ostentazione di presunte disponibilità e le condotte ingeneranti fiducia costituiscano tali artifici, integrando il reato.
art. 333 c.p.p. e art. 337 c.p.p. (ricezione della querela)
art. 333, comma secondo c.p.p.; art. 337, comma primo c.p.p.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la querela ricevuta da un agente di polizia giudiziaria è valida se la presentazione è effettuata da soggetto identificato presso un ufficio sottoposto al comando di un ufficiale e l'atto è inoltrato all'autorità competente.
Giurisprudenza di legittimità sulla distinzione truffa/insolvenza fraudolenta
Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021; Sez. 7, n. 16723 del 13/01/2015
Secondo la giurisprudenza citata, la truffa si caratterizza per la simulazione artificiosa di circostanze per indurre in errore, mentre l'insolvenza fraudolenta si concreta nella mera dissimulazione del reale stato d'insolvenza. La Corte ha applicato tale distinzione ritenendo presenti elementi di simulazione/ostentazione.
Massime di principio
- La distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta dipende dalla natura della condotta: se vi è simulazione o artificio atto a creare un errore nella vittima, si configura la truffa; se il comportamento consiste soltanto nella dissimulazione dello stato di insolvenza, può trattarsi di insolvenza fraudolenta.
- Comportamenti anteriori alla conclusione dell'affare che mirano a creare un'impressione di solvibilità (ostentazione di mezzi, status, documentazione ingannevole) possono essere valutati come artifici costitutivi della truffa.
- Condotte successive alla consegna del bene o del mezzo di pagamento (es. rassicurazioni, finta disponibilità, sparizione) possono integrare ulteriori modalità dello stesso fatto e rafforzare l'accusa di truffa se contribuiscono a confermare l'elemento fraudolento, purché non mutino radicalmente il contenuto essenziale dell'imputazione.
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza è violato solo quando la sentenza modifica radicalmente gli elementi essenziali del fatto al punto da creare incertezza sull'oggetto dell'accusa e pregiudizio per la difesa; valutazioni di fatto logiche e coerenti non sono sindacabili in cassazione.
- La querela ricevuta da un agente di polizia giudiziaria è valida se la presentazione avviene in ufficio identificato e l'atto viene inoltrato all'autorità competente; la mera ricezione da un agente non determina automaticamente nullità.
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