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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16470/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava la sorveglianza speciale (4 anni) con obbligo di soggiorno e cauzione di euro 4.000. Due motivi: 1) nullità assoluta per mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia nominato (si prospetta che l'avviso fosse stato notificato al difensore revocato); 2) violazione di legge e difetto di motivazione sulla "attualità" della pericolosità sociale ai sensi degli artt. 1 e 4 d.lgs. n.159/2011, in quanto la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su elementi vetusti e presuntivi (intercettazioni del 2011, stato di detenzione, ruolo apicale) senza adeguata verifica della persistenza del vincolo associativo.

La decisione

Ricorso rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la notifica tempestiva e corretta al difensore che rivestiva la qualità al momento della fissazione dell'udienza (notifica del decreto il 28/09/2021); la successiva nomina di altro difensore non ha determinato nullità, essendo la revoca efficace solo quando il processo risulti assistito dal nuovo difensore e siano decorso eventuali termini a difesa. Sul secondo motivo la Corte ha reputato generica la censura e comunque ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione di attualità della pericolosità: i giudici di merito hanno richiamato il ruolo di vertice del Morabito nella cosca, la confermata condanna in appello (con contestazioni fino ad aprile 2013), la permanenza di misure cautelari 2017 e altri elementi desumibili dalla sentenza di primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a)

    Individua la previsione della sorveglianza speciale per soggetti con pericolosità qualificata; la Corte ha ritenuto sussistente il presupposto per l'applicazione della misura in presenza di ruolo apicale e altri elementi sintomatici.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1

    Fissa i principi generali delle misure di prevenzione e la necessità del requisito dell'attualità della pericolosità; la giurisprudenza richiede che tale attualità sia motivata con specifici elementi di fatto.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma sulla nullità processuale invocata dal ricorrente per mancata notifica; la Corte ha ritenuto la nullità infondata perché la notifica era stata effettuata al difensore che aveva la veste al momento della fissazione dell'udienza.

  • art. 108 c.p.p.

    Regola l'effetto della rinuncia o revoca del mandato e il termine a difesa; interpretata nel senso che la revoca produce effetto solo se il processo risulta assistito dal nuovo difensore e decorso l'eventuale termine a difesa, quindi il difensore revocato rimane operativo fino a tale momento.

Massime di principio

  • Sull'avviso di udienza: la notifica va considerata valida se è stata eseguita nei confronti del difensore che rivestiva la qualità al momento della fissazione dell'udienza; la successiva nomina di un nuovo difensore non annulla automaticamente la validità della notifica già eseguita.
  • Sulla revoca del difensore: la revoca ha efficacia solo quando il nuovo difensore è effettivamente costituito e, se previsto, sia decorso il termine a difesa; pertanto il nominante deve comunicare e sollecitare il nuovo difensore affinché eserciti i diritti processuali, altrimenti la responsabilità della mancata difesa può ricadere sul soggetto assistito.
  • Sull'attualità della pericolosità: per l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di sospetti appartenenti a sodalizi mafiosi è necessario accertare la 'attualità' della pericolosità; la presunzione di persistenza del vincolo associativo può operare solo se sorretta da elementi sintomatici concreti (es. ruolo verticistico, condanne definitive, consistenza del sodalizio) e non può essere l'unico fondamento quando gli elementi sono datati.
  • Sui tempi e sulle prove: quanto più remoto è nel tempo l'elemento rivelatore (intercettazioni, comportamenti), tanto più il giudice deve fornire motivazione puntuale e valutare eventuali elementi di cambiamento (detenzione, attività di reinserimento, comportamenti positivi) prodotti dal proposto.
  • Sulla funzione delle misure cautelari pregresse: il mantenimento di misure cautelari può concorrere alla valutazione dell'attualità della pericolosità ma non ne costituisce automaticamente prova autonoma; deve essere considerato unitamente ad altri elementi fattuali.
  • In sede di impugnazione: la Corte d'appello può confermare la decisione di primo grado ove l'iter motivazionale sia coerente e i motivi di gravame non confutino in modo specifico gli elementi decisivi su cui si fonda la prevenzione.

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