Sentenza del 28/06/2016 n. 13338 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la revoca delle agevolazioni fiscali "prima casa" per un acquisto del 23 dicembre 2002. L’avviso di liquidazione, notificato il 28 aprile 2006 e non impugnato, chiedeva imposte di registro, ipotecaria e catastale ordinarie, poiché la contribuente non aveva trasferito la residenza anagrafica nel comune dell’immobile entro 18 mesi. L’Agenzia contestava la sentenza della CTR della Toscana, depositata il 17 gennaio 2011, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso da parte della CTP di Firenze ritenendo decaduta l’Amministrazione: secondo l’unico motivo di ricorso, il termine triennale per emettere l’avviso decorreva dalla scadenza dei 18 mesi per trasferire la residenza, non dalla stipula o registrazione dell’atto. La contribuente ha inoltre sostenuto in controricorso di aver trasferito la residenza di fatto entro il termine.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia: ha stabilito che, in caso di mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi, il termine triennale per l’avviso di liquidazione decorre dal momento in cui il proposito di trasferimento resta inattuato o ineseguibile, al più tardi dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto. Ha ritenuto inammissibile la difesa della contribuente sulla residenza di fatto, perché non risultava dedotta nel giudizio d’appello e il controricorso non soddisfaceva l’onere di autosufficienza. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Spese dei giudizi di merito compensate; la contribuente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 2.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis, comma 1, lett. a), della Tariffa
In tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa" ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 1, nota 2 bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici.
Per conservare l’agevolazione prima casa, l’acquirente deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto; il mancato adempimento comporta la decadenza dal beneficio.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2
Il termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, del menzionato decreto, non [decorre] dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto.
Il termine triennale per notificare l’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e delle somme connesse decorre dal mancato avveramento del proposito di trasferire la residenza, e comunque non prima della scadenza dei 18 mesi concessi per farlo.
La disposizione è stata richiamata dall’Agenzia insieme all’art. 76 del D.P.R. n. 131/1986 per sostenere la decorrenza del termine; la Corte ha risolto la questione applicando il termine triennale previsto dall’art. 76, comma 2.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la norma processuale indicata dall’Agenzia per proporre il ricorso per Cassazione per violazione di legge.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Per la decadenza dall’agevolazione prima casa dovuta al mancato trasferimento della residenza, il termine per l’Amministrazione di liquidare le imposte ordinarie non decorre dalla registrazione dell’atto: decorre dalla scadenza del termine di 18 mesi per trasferire la residenza e, in ogni caso, non oltre il diciottesimo mese.
- Una difesa fondata su fatti o questioni non riproposti nel giudizio d’appello può essere dichiarata inammissibile in Cassazione se il controricorso non indica in modo autosufficiente dove e come la questione sia stata tempestivamente introdotta.
- Se la Corte accoglie il ricorso per Cassazione e non servono ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, anche rigettando il ricorso originario.
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