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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21537/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce nell’ambito della verifica dello stato passivo di un fallimento. Il giudice delegato aveva rinviato ad altra udienza il prosieguo dell’esame delle domande, ma era stato comunque emesso un decreto di esecutività dello stato passivo poi impugnato con opposizione da un creditore. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione ritenendo che il procedimento di verificazione non fosse ancora concluso. Il creditore ricorrente ha censurato tale decreto denunciandone la nullità per violazione degli artt. 113, 156, 161 e 162 c.p.c. e dell’art. 96 l. fall., sostenendo che il Tribunale, pur riconoscendo l’illegittimità del decreto di esecutorietà, avrebbe dovuto dichiararne la nullità e non limitarsi a dichiarare inammissibile l’opposizione. Ha inoltre dedotto che il provvedimento aveva comunque contenuto decisorio e che la sua inefficacia non escludeva l’interesse all’impugnazione, in quanto sarebbe potuto acquistare efficacia endofallimentare se non tempestivamente contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’orientamento del Tribunale secondo cui, se il procedimento di verifica dello stato passivo non si è ancora concluso perché non sono state esaminate tutte le domande tempestive, non può formarsi un valido decreto di esecutività e ogni decreto eventualmente emesso prima della chiusura della verifica è tamquam non esset, privo di effetti sia per il termine dell’opposizione allo stato passivo sia per il termine delle domande tardive. Ne consegue che non è proponibile un’opposizione anticipata contro un decreto emesso prima dell’esaurimento della verifica, poiché manca l’interesse a impugnare un provvedimento ancora privo di efficacia processuale. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare il decreto di esecutività dello stato passivo può essere validamente adottato solo quando il giudice delegato abbia esaurito l’esame di tutte le domande tempestive; se il decreto è emesso prima di tale momento, deve considerarsi inefficace e privo di effetti processuali.
  • Un decreto di esecutività emesso prima della conclusione della verifica non fa decorrere né il termine per l’opposizione allo stato passivo né il termine per il deposito delle domande tardive.
  • Non è proponibile un’opposizione allo stato passivo in via anticipata contro un provvedimento emesso quando il procedimento di verifica non è ancora concluso, perché manca l’interesse ad impugnare un atto ancora non idoneo a produrre effetti definitivi.
  • La definizione unitaria dello stato passivo impone che tutte le contestazioni su ammissione, esclusione e collocazione dei crediti siano differite alla conclusione del procedimento di verifica, evitando impugnazioni parziali o premature.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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