Cassazione Civile, Ordinanza n. 14467/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di due fideiussori per il pagamento di somme dovute dal debitore principale su due rapporti di conto corrente. I fideiussori proposero opposizione deducendo, da un lato, la nullità del decreto per asserita pendenza di un precedente giudizio da loro introdotto e, dall'altro, dubbi sulla regolarità dei rapporti di conto corrente del garantito. Il Tribunale rigettò l'opposizione ritenendo tardive varie contestazioni e comunque legittima la pretesa. In appello i fideiussori dedussero ultrapetizione, sostenendo che il giudice non potesse "ridistribuire" ex officio l'esposizione debitoria tra i due conti. La Corte d'appello rigettò il gravame. In cassazione furono proposti tre motivi: 1) violazione del divieto di ultrapetizione, per avere i giudici di merito ricostruito l'esposizione complessiva del debitore principale in modo diverso da quello descritto nel ricorso monitorio; 2) violazione dell'art. 2698 c.c., assumendo l'invalidità della clausola contrattuale che consentiva di trarre prova dell'ammontare del debito dagli estratti conto; 3) violazione dell'art. 1941 c.c., per avere condannato i fideiussori per un importo ritenuto eccedente l'esposizione del debitore principale alla data di revoca della garanzia. Nelle more del giudizio di legittimità il credito era stato ceduto a una società terza, che resistette anche nel giudizio di revocazione dell'ordinanza di inammissibilità; tuttavia, prima della decisione sul ricorso per revocazione, i ricorrenti rinunciarono all'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di legittimità instaurato con ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento della metà delle spese del giudizio di legittimità, compensando l'altra metà, ritenendo tardiva la rinuncia e quindi non integralmente compensabili i costi sostenuti dalla controparte e dall'ufficio. Non è stato esaminato il merito dei motivi di revocazione, perché superato dalla rinuncia.
Norme richiamate
individua il rimedio della revocazione avverso le pronunce della Corte di cassazione.
richiamato nell'ordinanza precedente per escluderne l'applicazione al giudizio di legittimità in tema di prova della cessione del credito.
richiamato come base del deposito di memoria nel giudizio di cassazione.
in caso di estinzione per rinuncia consente di porre le spese, in tutto o in parte, a carico della parte che ha dato causa al giudizio.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità della clausola che consentiva alla banca di desumere la prova del credito dagli estratti conto.
richiamato per il principio di accessorietà e per sostenere che il fideiussore non possa essere condannato oltre l'esposizione del debitore principale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità indipendentemente dall'accettazione della controparte; l'accettazione rileva solo ai fini delle spese.
- Nel giudizio estinto per rinuncia tardiva, il giudice può porre le spese anche solo parzialmente a carico del rinunciante, tenendo conto dell'attività difensiva già svolta dalla controparte e di quella già compiuta dalla Corte.
- Le censure che investono la ricostruzione dell'ammontare del credito, ove si risolvano in una critica alla valutazione delle prove, non integrano di per sé un vizio autonomamente sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
- L'eccezione di ultrapetizione non è fondata quando il giudice, pur ricostruendo diversamente il dettaglio interno della pretesa, non attribuisce alla parte un bene della vita diverso o maggiore rispetto a quello complessivamente domandato.
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