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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5719/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di legge (art. 648-bis c.p.) per mancato dolo nel reato di riciclaggio: la ricorrente sostiene che la negoziazione di assegni era avvenuta in buona fede su mandato di congiunti e sui propri conti; 2) vizio di legge (art. 62, n. 4 c.p.) per il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno, dedotta in relazione al limitato danno patrimoniale; 3) erronea applicazione delle regole sulla confisca per equivalente (art. 648-quater c.p.): la confisca è stata disposta fino a concorrenza di euro 200.129,22 mentre la difesa sosteneva dovesse limitarsi al profitto concretamente conseguito dalla Distefano (euro 4.600).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per mancata specificità e perché le censure riproponessero argomentazioni già esaminate in appello; ha confermato la ricostruzione del dolo nel reato di riciclaggio e la valutazione, discrezionale e corretta, del diniego dell'attenuante per speciale tenuità (danno complessivo non trascurabile e reiterazione). Ha invece accolto il terzo motivo: richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (Massini), ha affermato che la confisca per equivalente nei casi di concorso tra più persone deve colpire il profitto effettivamente conseguito dal singolo concorrente; nel caso concreto la quota di profitto della Distefano è stata quantificata in euro 4.600. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla confisca e la confisca è stata ridotta a euro 4.600, determinata direttamente in sede di legittimità ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    La norma sul riciclaggio comprende anche il deposito o la negoziazione di denaro di provenienza illecita; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del dolo da parte del giudice di merito, richiamando orientamento secondo cui la fungibilità del denaro lo sostituisce quando viene immesso nel circuito bancario.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    L'attenuante per danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del danno criminale, non solo del pregiudizio patrimoniale immediato; è discrizonariamente valutabile dal giudice di merito se adeguatamente motivato.

  • art. 648-quater c.p.

    Norma sulla confisca per equivalente: la giurisprudenza (Sezioni Unite) stabilisce che, in caso di concorso di persone, la confisca deve riguardare il profitto concretamente conseguito dal singolo concorrente; solo se la quota non è individuabile può ricorrersi a criteri sostitutivi (es. ripartizione).

  • art. 581, comma 1 c.p.p. e art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamate in relazione al requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: i due primi motivi sono stati ritenuti privi della necessaria specificità perché riproposizione di censure già decise in appello.

  • art. 620, lett. 1, c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di decidere nel merito e adottare provvedimenti (anche di riduzione della confisca) senza rinvio quando la determinazione dell'importo è possibile in sede di legittimità; così applicata per fissare la confisca a euro 4.600.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite (Massini, R.G. n. 31775/2023)

    Principio di diritto più autorevole richiamato: esclusa solidarietà passiva automatica in materia di confisca per equivalente; va accertato il profitto individuale e confiscata la quota concretamente conseguita dal singolo concorrente.

Massime di principio

  • Il reato di riciclaggio può essere integrato anche quando denaro di provenienza illecita viene immesso nel circuito bancario o negoziato: la natura fungibile del denaro comporta la sostituzione con denaro 'pulito'.
  • L'attenuante per speciale tenuità del danno richiede un giudizio complessivo sul danno criminale (non solo patrimoniale) e resta di competenza discrezionale del giudice di merito se adeguatamente motivata.
  • In caso di concorso di più persone, la confisca per equivalente deve essere commisurata al profitto effettivamente conseguito dal singolo concorrente; la confisca dell'intero profitto a ciascun concorrente è ammissibile solo se non è possibile determinare la quota individuale.
  • Se la quota di profitto individuale è determinabile in sede di legittimità, la Corte di Cassazione può ridurre direttamente la confisca (art. 620 c.p.p.) senza rinvio, fissando l'importo concreto.
  • Per evitare una confisca eccessiva, è strategico per la difesa puntare sulla prova e sulla quantificazione della quota di profitto individuale: l'onere probatorio sulla concreta attribuzione può condizionare l'entità della misura ablativa.

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