Cassazione Penale, Sentenza n. 5719/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di legge (art. 648-bis c.p.) per mancato dolo nel reato di riciclaggio: la ricorrente sostiene che la negoziazione di assegni era avvenuta in buona fede su mandato di congiunti e sui propri conti; 2) vizio di legge (art. 62, n. 4 c.p.) per il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno, dedotta in relazione al limitato danno patrimoniale; 3) erronea applicazione delle regole sulla confisca per equivalente (art. 648-quater c.p.): la confisca è stata disposta fino a concorrenza di euro 200.129,22 mentre la difesa sosteneva dovesse limitarsi al profitto concretamente conseguito dalla Distefano (euro 4.600).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per mancata specificità e perché le censure riproponessero argomentazioni già esaminate in appello; ha confermato la ricostruzione del dolo nel reato di riciclaggio e la valutazione, discrezionale e corretta, del diniego dell'attenuante per speciale tenuità (danno complessivo non trascurabile e reiterazione). Ha invece accolto il terzo motivo: richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (Massini), ha affermato che la confisca per equivalente nei casi di concorso tra più persone deve colpire il profitto effettivamente conseguito dal singolo concorrente; nel caso concreto la quota di profitto della Distefano è stata quantificata in euro 4.600. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla confisca e la confisca è stata ridotta a euro 4.600, determinata direttamente in sede di legittimità ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La norma sul riciclaggio comprende anche il deposito o la negoziazione di denaro di provenienza illecita; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del dolo da parte del giudice di merito, richiamando orientamento secondo cui la fungibilità del denaro lo sostituisce quando viene immesso nel circuito bancario.
L'attenuante per danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del danno criminale, non solo del pregiudizio patrimoniale immediato; è discrizonariamente valutabile dal giudice di merito se adeguatamente motivato.
Norma sulla confisca per equivalente: la giurisprudenza (Sezioni Unite) stabilisce che, in caso di concorso di persone, la confisca deve riguardare il profitto concretamente conseguito dal singolo concorrente; solo se la quota non è individuabile può ricorrersi a criteri sostitutivi (es. ripartizione).
art. 581, comma 1 c.p.p. e art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamate in relazione al requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: i due primi motivi sono stati ritenuti privi della necessaria specificità perché riproposizione di censure già decise in appello.
Consente alla Corte di Cassazione di decidere nel merito e adottare provvedimenti (anche di riduzione della confisca) senza rinvio quando la determinazione dell'importo è possibile in sede di legittimità; così applicata per fissare la confisca a euro 4.600.
Giurisprudenza: Sezioni Unite (Massini, R.G. n. 31775/2023)
Principio di diritto più autorevole richiamato: esclusa solidarietà passiva automatica in materia di confisca per equivalente; va accertato il profitto individuale e confiscata la quota concretamente conseguita dal singolo concorrente.
Massime di principio
- Il reato di riciclaggio può essere integrato anche quando denaro di provenienza illecita viene immesso nel circuito bancario o negoziato: la natura fungibile del denaro comporta la sostituzione con denaro 'pulito'.
- L'attenuante per speciale tenuità del danno richiede un giudizio complessivo sul danno criminale (non solo patrimoniale) e resta di competenza discrezionale del giudice di merito se adeguatamente motivata.
- In caso di concorso di più persone, la confisca per equivalente deve essere commisurata al profitto effettivamente conseguito dal singolo concorrente; la confisca dell'intero profitto a ciascun concorrente è ammissibile solo se non è possibile determinare la quota individuale.
- Se la quota di profitto individuale è determinabile in sede di legittimità, la Corte di Cassazione può ridurre direttamente la confisca (art. 620 c.p.p.) senza rinvio, fissando l'importo concreto.
- Per evitare una confisca eccessiva, è strategico per la difesa puntare sulla prova e sulla quantificazione della quota di profitto individuale: l'onere probatorio sulla concreta attribuzione può condizionare l'entità della misura ablativa.
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