Cassazione Penale, Ordinanza n. 03320/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato, contestando: 1) violazione di norme processuali e vizi di motivazione sulla valutazione del compendio probatorio, sostenendo una ricostruzione alternativa dei fatti; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; 5) mancata concessione di benefici di legge richiesti in appello. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati o inammissibili, il quarto privo di interesse, il quinto manifestamente infondato e il sesto generico e indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla valutazione della prova perché la Corte di appello aveva motivato in modo non manifestamente illogico sulla sottrazione di cavi di rame dall'interno di una scuola; ha dichiarato inammissibile la censura sulla particolare tenuità del fatto perché non specificamente dedotta in appello e comunque ostativa la pena edittale del furto pluriaggravato; ha rilevato che le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado; ha escluso la prescrizione perché il termine maturerà solo il 10 maggio 2028; ha giudicato generica la doglianza sui benefici di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando non sia stata specificamente dedotta in appello e, comunque, risulti preclusa dalla pena edittale prevista per il furto pluriaggravato, sia nel regime anteriore sia in quello successivo alla riforma Cartabia.
La Corte ha escluso la maturazione della prescrizione, precisando che il termine non era ancora decorso e sarebbe maturato non prima del 10 maggio 2028.
Le doglianze di ricorso che si limitano a riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza evidenziare manifeste illogicità della motivazione, sono inammissibili o manifestamente infondate.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito limitarsi a contrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio a quella accolta dai giudici di merito: occorre indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere dedotta in modo specifico e compiuto nei gradi di merito; in cassazione non è scrutinabile una censura generica o non preceduta da una vera devoluzione in appello.
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la cornice edittale del reato osti al proscioglimento, secondo il regime normativo vigente e quello applicabile ratione temporis.
- La doglianza sulla prescrizione è infondata quando il termine non sia ancora maturato alla data della decisione impugnata.
- Le censure sui benefici di legge devono individuare specificamente quali benefici siano stati richiesti e per quali ragioni il loro diniego sarebbe erroneo; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- Le attenuanti generiche non possono essere oggetto di censura se risultano già riconosciute nel giudizio di primo grado.
Come è indicizzato
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