Cassazione Penale, Sentenza n. 20897/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Brindisi del 14/11/2014 (condanna a 4 anni e multa) sostenendo, ai sensi dell'art. 630 lett. a) c.p.p., l'esistenza di un contrasto di giudicati: secondo la ricorrente le sentenze del Tribunale di Torino e del Tribunale di Foggia avrebbero ritenuto che la falsificazione dell'assegno circolare fosse stata operata da lei (stesso assegno, stessa numerazione), mentre il Tribunale di Brindisi avrebbe attribuito la falsificazione ad altri, sicché si sarebbe verificata una inconciliabilità dei fatti-reato sottesi alle diverse sentenze.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per due ordini di motivi. Primo: il ricorso è stato proposto da difensore privo di procura speciale, requisito necessario per impugnare in Cassazione la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione; tale procura speciale non risultava agli atti. Secondo: anche sul merito la Corte ha ritenuto che non sussista inconciliabilità di fatti irrevocabili ai sensi dell'art. 630 c.p.p., perché le divergenze tra le sentenze investono valutazioni diverse del quadro probatorio e non fatti storici oggettivamente incompatibili (diverse epoche di falsificazione e importi differenti). Di conseguenza il ricorso è respinto, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rimedio della revisione ai sensi della lett. a) richiede un'inconciliabilità oggettiva fra i fatti accertati nelle sentenze irrevocabili: non è sufficiente un mero contrasto di principio o una diversa valutazione giuridica degli stessi fatti
Norma sul reato di ricettazione richiamata nel contesto: la qualificazione della condotta come ricettazione dipende dalla valutazione probatoria sull'attribuzione del falso titolo e non equivale automaticamente a fatto inconciliabile con altre sentenze
Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019 (Rodriguez)
Giurisprudenza secondo cui, per proporre ricorso per cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione, il difensore deve essere munito di procura speciale; la mancanza di tale procura rende il ricorso inammissibile
Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014 (Corrado)
Principio che delimita la nozione di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili: va valutata l'oggettiva incompatibilità fra i fatti storici accertati, non il contrasto di valutazioni giuridiche
Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018 (Delbono)
Conferma del principio che la revisione è ammessa solo quando vi sia una incompatibilità fattuale non sanabile tra i giudicati; non rientrano nella nozione di "fatto" le valutazioni giuridiche o le differenti valutazioni di prova
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione la declaratoria di inammissibilità di una istanza di revisione è necessario che il difensore sia munito di procura speciale ad hoc; assenza di tale procura determina inammissibilità formale del ricorso
- La revisione ai sensi dell'art. 630 lett. a) c.p.p. richiede l'esistenza di fatti storici oggettivamente inconciliabili tra sentenze irrevocabili: divergenze su valutazioni probatorie o qualificazioni giuridiche non bastano
- Quando si sostiene l'inconciliabilità tra sentenze, occorre dimostrare che le due decisioni si riferiscono allo stesso fatto materiale (stesso tempo, stesso bene, stessa identificazione) e che le risultanze siano logicamente incompatibili
- Se il contrasto denunciato attiene all'attribuzione di responsabilità sulla base di valutazioni di prova (es. chi ha materialmente falsificato un titolo), è probabile che la domanda di revisione sia dichiarata inammissibile perché si presta a rimettere in discussione valutazioni di merito già acquisite
- In fase preparatoria dell'impugnazione è utile allegare e documentare esplicitamente la procura speciale e predisporre una comparazione fattuale dettagliata fra le sentenze invocate (date, importi, numerazioni, circostanze temporali) per dimostrare l'effettiva coincidenza e l'inconciliabilità dei fatti
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