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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26018/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunto errore di fatto ai sensi dell'art. 625‑bis c.p.p., con cui il ricorrente denunciava che la Corte aveva: basato la responsabilità associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 su reati c.d. fine (narcotraffico) duplicando la valutazione della stessa condotta; omesso di considerare l'assoluzione di altri (Giorgi) e il suo effetto trainante sulla posizione del Mammoliti; attribuito rapporti e ruoli (anche con riferimento a Scarfone) inesatti; ignorato che il Mammoliti non fosse operativo; valutato in modo generico le intercettazioni e respinto la questione di inutilizzabilità senza motivazione; infine, sostenuto una responsabilità organizzativa senza specificare il quid relativo al ruolo di organizzatore. Sono stati anche depositati motivi nuovi volti a sottolineare le assoluzioni per singoli episodi e il passaggio in giudicato delle stesse.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché configurava, nelle modalità espositive e nel contenuto, una rinnovata impugnazione ordinarIa della decisione di legittimità anziché un ricorso straordinario mirato a evidenziare un errore percettivo essenziale. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia articolato motivi specifici e puntuali e abbia operato una rivalutazione dei fatti e delle prove (quali intercettazioni e ruoli dei coimputati) non consentita in sede di ricorso straordinario. I motivi nuovi sono stati anch'essi dichiarati inammissibili per estensione dell'inammissibilità dell'impugnazione principale. Condanna alle spese processuali e pagamento di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto ha carattere 'straordinario' e può riguardare solo errori percettivi essenziali; non è ammesso per rinnovare o ottenere una rivalutazione ordinaria e generalizzata del merito o della prova. Se l'atto assume la forma di una piena impugnazione ordinaria è inammissibile.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina l'aggravamento di pena in caso di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nella vicenda il ricorrente contestava l'uso dei reati 'fine' come base probatoria per la responsabilità associativa, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende anche ai motivi nuovi; applicato per dichiarare inammissibili i motivi aggiunti depositati successivamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la comminazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il Mammoliti al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625‑bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi essenziali e deve indicare in modo preciso in che cosa consista l'errore e come questo abbia inciso sulla decisione: deduzioni generiche o la mera ripetizione delle argomentazioni di merito sono inammissibili.
  • Non è possibile usare il ricorso straordinario come veicolo per ottenere un riesame pieno delle prove o una nuova valutazione degli accertamenti (quarto grado di giudizio); le contestazioni devono essere circoscritte al vizio percettivo denunciato.
  • I motivi nuovi depositati successivamente sono inammissibili se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile; prima di depositarli valutare la solidità formale e sostanziale dell'impugnazione iniziale.
  • Quando si contesta l'utilizzo di sentenze assolutorie di terzi (o l'effetto di assoluzioni di coimputati), bisogna dimostrare puntualmente il nesso logico-giuridico tra l'assoluzione altrui e l'erronea percezione determinante della posizione del ricorrente, non limitandosi a rilievi generici.
  • Le eccezioni sulla utilizzabilità delle intercettazioni devono essere formulate con precisione indicando quali captazioni sarebbero inutilizzabili e per quale motivo concreto (violazioni procedurali, mancanza di rilevanza, alterazione del contesto), altrimenti rischiano di essere ritenute deduzioni di mero fatto.
  • Per impugnazioni relative a reati associativi sulla base di reati 'fine', è necessario spiegare con chiarezza quale elemento fattuale sia stato percepito erroneamente e perché tale errore sia decisivo per la qualificazione associativa.

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