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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14899/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

Due soggetti avevano proposto davanti al Tribunale di Firenze domanda di nullità o annullamento di delibere assembleari condominiali. Nel corso della lite era emersa una clausola del regolamento condominiale che avrebbe previsto la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per le controversie condominiali, oltre a un verbale conciliativo in altro giudizio nel quale si affermava la rinuncia transattiva alla delibera istitutiva di tale foro esclusivo. Il Tribunale, dopo la riassunzione del giudizio sospeso e senza invitare le parti a precisare le conclusioni, ha ritenuto che la competenza territoriale di Firenze fosse ormai definitivamente confermata e ha disposto la prosecuzione del processo. Il condominio ha proposto regolamento di competenza con cinque motivi, lamentando: difetto di legittimazione/qualità di condomini degli attori e riflessi sulla competenza; nullità del provvedimento per decisione 'a sorpresa' senza precisazione delle conclusioni; erroneo richiamo al preteso giudicato derivante da precedenti pronunce; erronea affermazione della necessità dell'unanimità per derogare alla competenza territoriale ex artt. 23 e 28 c.p.c.; conseguente invalidità o mera annullabilità della clausola derogatoria e inidoneità della sentenza ex art. 1137 c.c. a produrre effetti prima del giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale non avesse natura di decisione definitiva sulla competenza, ma fosse un'ordinanza ordinatoria e revocabile, resa per la prosecuzione del giudizio e per la gestione della richiesta di rinvio pregiudiziale, senza previa precisazione delle conclusioni. Mancando il requisito dell'irretrattabilità/definitività, il regolamento di competenza era inammissibile. Di conseguenza la Corte non ha esaminato nel merito gli ulteriori motivi, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il condominio alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.c.

    richiamato per la sospensione del processo in attesa della definizione di altri contenziosi tra le parti

  • art. 363 bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione su una questione di diritto

  • art. 23 c.p.c.

    invocato come norma sulla deroga convenzionale della competenza territoriale

  • art. 28 c.p.c.

    richiamato in tema di competenza territoriale derogabile nei procedimenti condominiali

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato nei motivi del ricorso in relazione alla competenza

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato nei motivi del ricorso in relazione ai mezzi di impugnazione sulla competenza

  • art. 1137 c.c.

    richiamato come azione di impugnazione delle delibere condominiali, con riflessi sulla legittimazione degli attori e sugli effetti della decisione

  • art. 1138 c.c.

    richiamato in relazione al regolamento condominiale e alla clausola derogatoria del foro

  • art. 1136 c.c.

    richiamato nel dibattito sulla maggioranza necessaria per la validità della clausola derogatoria nel regolamento condominiale

  • art. 131 c.p.c.

    richiamato nei motivi di nullità del provvedimento

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi di nullità del provvedimento

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nei motivi di nullità del provvedimento

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato nei motivi di nullità del provvedimento

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato nei motivi di nullità del provvedimento

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per le attività processuali disposte dal Tribunale in prosecuzione del giudizio, elemento valorizzato dalla Corte per escludere la definitività del provvedimento

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato nei motivi di nullità del provvedimento

  • art. 279 c.p.c.

    richiamato nei motivi di nullità del provvedimento

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nei motivi di nullità del provvedimento

  • art. 382 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in connessione con la disciplina delle decisioni della Corte di cassazione

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate per decisione a sorpresa

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate per decisione a sorpresa

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate per decisione a sorpresa

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nei motivi del ricorso

  • art. 127 ter c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell'udienza con modalità cartolari, nel provvedimento di prosecuzione del processo

  • art. 2901 c.c.

    richiamato nel corpo dei motivi, senza che dalla decisione emerga una specifica applicazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso a presidio del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso a presidio del giusto processo

  • art. 2699 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 2701 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 1118 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 1119 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 1120 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 1129 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 1131 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 1132 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 1353 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 1354 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 1388 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 1392 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 1399 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 1460 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è ammissibile solo contro un provvedimento del giudice di merito che abbia carattere definitivo e irretrattabile sulla questione di competenza; non basta che il giudice usi espressioni di chiusura se, nel contesto, l'atto conserva natura ordinatoria e lascia aperta la prosecuzione del processo.
  • La definitività del provvedimento va desunta dal suo contenuto sostanziale e dal contesto processuale, non dalla mera motivazione o dalla formula impiegata; se il giudice dispone attività istruttorie e trattazione ulteriore, la decisione sulla competenza resta suscettibile di revisione e non è impugnabile con regolamento.
  • Quando il giudice rigetta o supera un'eccezione di incompetenza nell'ambito di un'ordinanza emessa per la prosecuzione del giudizio, senza previa precisazione delle conclusioni, l'atto non assume per ciò solo natura di sentenza decisoria sulla competenza.
  • L'inammissibilità del regolamento di competenza preclude l'esame dei motivi di merito dedotti contro il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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