Cassazione Penale, Sentenza n. 13017/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per diffamazione, deducendo: (1) violazione del principio di correlazione tra capo di imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.), perché Travaglio avrebbe esplicitamente detto che il finanziamento di 50.000 euro a Sala era "perfettamente lecito" e dunque sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestato; (2) erronea valutazione del fatto sotto il profilo penale: i giudici avrebbero usato il parametro del diritto di cronaca anziché quello della critica politica (artt. 51, 59 e 595 c.p.), avendo parcellizzato e rimontato l'intervento televisivo per attribuirgli un significato diffamatorio non corrispondente al contesto; (3) mancata assunzione di prova decisiva, essendosi revocata l'escussione del teste Parnasi Luca e non essendo stata disposta la riassunzione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.); (4) assenza dell'elemento soggettivo del reato (art. 43 c.p.) e, in via subordinata, la configurabilità dell'esimente putativa e la rilevanza della consultazione delle fonti (art. 530 comma 3 c.p.p. e art. 59 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le espressioni utilizzate da Travaglio rientrino nell'esercizio del diritto di critica politica, scriminato ex art. 51 c.p.: era pacifico che il finanziamento di 50.000 euro a Sala era stato correttamente rendicontato e che l'imputato aveva detto fosse "perfettamente lecito"; il dibattito televisivo si era svolto prevalentemente sul piano dell'etica e dell'opportunità politica e non aveva accusato penalmente il sindaco di Milano; l'accostamento operato dall'imputato era politico e comparativo e non equivaleva ad affermare una condotta corruttiva. Inoltre la Corte ha richiamato il criterio del "telespettatore medio" (analogo al "lettore medio" della giurisprudenza sulla stampa) per escludere che il significato non diffamatorio dell'intervento potesse sfuggire al pubblico. Per queste ragioni la condanna per diffamazione non doveva reggere e il ricorso è stato accolto con proscioglimento/annullamento della pronuncia dichiarata incompatibile con la scriminante invocata.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al principio di correlazione tra fatto contestato e sentenza: la Corte d'appello doveva motivare rispetto all'eccezione difensiva secondo cui l'imputato aveva qualificato il finanziamento come lecito e quindi non poteva essere condannato per un fatto diverso.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'esercizio del diritto di critica politica è scriminante se la critica prende spunto da notizia vera, è di pubblico interesse e non degenera in attacco personale; nel caso concreto le frasi erano ricondotte alla critica politica e pertanto scriminate.
Richiamata dalla difesa in tema di esimente putativa e legittima convinzione del giornalista; la Corte ha comunque ritenuto prevalente la scriminante della critica politica piuttosto che la necessità di valutare una putativa causa di giustificazione.
Norma incriminatrice della diffamazione: la sua applicazione è stata esclusa dalla Corte di Cassazione in presenza della scriminante per critica politica e della valutazione conforme al "telespettatore medio".
Invocato dal ricorrente in via subordinata per far valere circostanze che dimostrassero la convinzione di agire correttamente; la Corte non ha ritenuto necessario fondare la decisione sull'applicazione di questa norma, avendo accolto il ricorso per scriminante.
Richiamato nella censura sulla mancata valutazione dell'elemento soggettivo: la Corte ha ritenuto che mancasse l'attribuzione di fatto illecito data la qualificazione politica e la notizia vera, escludendo quindi l'elemento soggettivo del reato.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra critica politica e accusa di reato: la critica rivolta all'opportunità o all'etica di un amministratore può essere scriminata se parte da notizia vera, è di pubblico interesse e non si trasforma in attacco personale.
- Valutare il contesto globale dell'intervento: i singoli stralci non possono essere isolati meramente per costruire un significato diffamatorio se l'intervento nel suo complesso chiarisce il senso politico della critica.
- Adottare la prospettiva del 'telespettatore/lettore medio': il giudizio sul possibile mutamento di significato deve attenersi alla capacità di comprensione della persona media che segue quel mezzo di informazione.
- Se si afferma l'esistenza di fatti veri (es. un finanziamento) e la loro liceità, questo pesa fortemente a favore della scriminante quando la critica rimane sul piano politico ed etico.
- La selezione e la ricomposizione di estratti da parte dell'accusa o del giudice devono essere evitati: il giudice deve considerare l'intero contesto e le modalità espositive per valutare l'offensività.
- La difesa deve, quando possibile, documentare le ragioni della convinzione di avere agito correttamente (consultazione fonti, notizie pubbliche) e puo' invocare sia la scriminante della critica politica sia, in via subordinata, l'esimente putativa.
- La richiesta di acquisire o escutere testi ritenuti decisivi è soggetta alla valutazione del giudice sulla rilevanza e decisività: si può chiedere la riassunzione dell'istruttoria se la mancata escussione ha inciso sul diritto di difesa, ma non sempre ciò comporta l'annullamento automatico della sentenza.
- Nel caso di giornalisti e programmi di approfondimento, è utile argomentare come il tema trattato sia di pubblico interesse e come il linguaggio utilizzato abbia finalità critica-politica e non accusatoria penalmente.
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