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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32284/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giuffrida era imputato per il reato previsto dall'art. 483 cod. pen. per aver omesso di dichiarare, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta all'atto dell'elezione a consigliere comunale di Arese, l'esistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili verso il Comune (tributi non pagati) la cui conoscenza avrebbe comportato la decadenza dalla carica elettiva. In cassazione il ricorrente ha prodotto due motivi: 1) censura della motivazione della Corte territoriale per presunta inversione dell'onere della prova e uso illegittimo di presunzioni per ritenere la consapevolezza dei debiti sulla base della regolare notifica delle cartelle; 2) censura della quantificazione del danno all'immagine liquidato in favore del Comune, ritenendola eccessiva perché tra elezione e accertamento della decadenza erano trascorsi soltanto undici giorni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi siano, nella sostanza, censure alla motivazione e/o deduzioni generiche prive dell'indicazione di prove decisive omesse, quindi non conformi ai limiti di ammissibilita' dell'art. 606 cod. proc. pen. Quanto al merito rilevato dalla Corte territoriale: la Corte ha ritenuto logico e non manifestamente illogico che la regolarita' della notifica e la persistente omissione di pagamento di tributi per anni costituiscano indizi rilevanti della consapevolezza dell'imputato; inoltre l'accertamento che l'imputato aveva dichiarato i debiti rateizzati ma omesso gli altri e la reiterazione del mancato pagamento (ICI/IMU per sette anni e tassa rifiuti per tre anni) rafforzano la valutazione del dolo. Anche la liquidazione del danno non patrimoniale (già determinata in 5.000 euro in favore del Comune in sede di merito) non e' stata ritenuta manifestamente illogica. Conseguentemente la Corte ha confermato l'inammissibilita' del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza della parte civile per euro 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Fattispecie contestata: falsita' nelle dichiarazioni sostitutive; la Corte valorizza l'omissione nella dichiarazione sostitutiva come elemento costitutivo del reato in presenza del dolo

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), d) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilita' del ricorso: i giudici hanno ritenuto che il ricorrente abbia in realta' censurato la motivazione e non abbia indicato prove decisive omesse, rendendo il motivo inammissibile

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma sul valore probatorio degli atti, la Corte osserva che la censura e' in realta' una critica alla motivazione e dunque inammissibile se formulata nei termini proposti

  • art. 530 e art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamati con riferimento al principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ritiene che il ricorrente si limiti a contestare la valutazione delle prove del merito e non evidenzi l'illogicita' manifesta della motivazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti al contenuto del ricorso (breve enunciazione dei motivi): la Corte ricorda che il ricorso e' stato formulato nei limiti di questa norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilita': condanna alle spese e disposizione sul versamento di somme alla Cassa delle Ammende

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Modalita' di trattazione del ricorso: il procedimento e' stato trattato nelle forme previste dalla norma (trattazione senza intervento delle parti)

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limiti a criticare la motivazione del giudice di merito senza indicare in modo specifico e circostanziato l'errore di diritto o la prova decisiva omessa e' frequentemente dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
  • Perche' una censura sull'errata ricostruzione dei fatti sia ammissibile in cassazione occorre dimostrare l'illogicita' manifesta o la contraddittorieta' della motivazione rispetto agli atti citati, non una semplice diversa valutazione delle stesse prove.
  • La conoscenza di una pretesa tributaria puo' essere desunta anche in modo indiziario dalla regolarita' delle notificazioni e dalla reiterata omissione di pagamento per piu' annualita'; l'assenza di una notifica 'a mani' non esclude automaticamente la prova della consapevolezza dell'obbligato.
  • La quantificazione del danno non patrimoniale segue criteri equitativi di merito e la Corte di legittimita' interviene solo se la determinazione e' priva di qualsiasi giustificazione o macroscopicamente irragionevole rispetto ai dati di comune esperienza.
  • In sede di impugnazione e' essenziale specificare quale prova si ritiene decisiva e incompleta: deduzioni generiche di 'mancata assunzione di prova decisiva' senza indicazione puntuale rendono il motivo inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilita' puo' comportare condanne alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle Ammende nonche' alla rifusione delle spese di controparte.

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