Cassazione Penale, Ordinanza n. 04246/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte relativa all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, senza procedere a una nuova valutazione del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di un reato contro il patrimonio, deducendo: 1) violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, sostenendo che la motivazione fosse illogica perché fondata su una diversa lettura dei dati processuali, su una diversa ricostruzione storica dei fatti e su una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di eccessività della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo diretto a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, evidenziando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico richiamando gli elementi probatori acquisiti (verbale di arresto, dichiarazioni degli agenti di polizia, dichiarazioni del testimone oculare, oggetti rinvenuti nello zaino del ricorrente) e applicando correttamente il principio secondo cui, in materia di reati contro il patrimonio, un bene può dirsi abbandonato solo quando risulti chiaramente la volontà del proprietario di disfarsene definitivamente. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la dosimetria della pena e la valutazione sulle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la Corte d'appello aveva valorizzato i precedenti penali, le modalità della condotta, la violenza verso le forze dell'ordine e il pericolo creato dalla fuga.
Norme richiamate
La doglianza che mira a una diversa lettura delle prove e a una nuova valutazione dell'attendibilità delle fonti istruttorie non è consentita in cassazione; il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito né sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti.
La determinazione della pena deve avvenire nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito, secondo i criteri legali di commisurazione.
La valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, anche ai fini della dosimetria della pena e del diniego delle attenuanti generiche, rientra nel potere discrezionale del giudice purché sorretta da motivazione congrua.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logica e non manifestamente illogica.
- La Corte di cassazione non può confrontare la motivazione della sentenza impugnata con modelli argomentativi alternativi tratti dall'esterno per sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- In materia di reati contro il patrimonio, un bene può considerarsi abbandonato solo quando emergano in modo univoco le condizioni o il luogo da cui risulti la chiara volontà del proprietario di disfarsene definitivamente.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato su elementi quali i precedenti penali, le modalità della condotta, la violenza espressa nel fatto e il pericolo generato dalla fuga.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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