Cassazione Civile, Ordinanza n. 19971/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto la maggiore imposta di registro, oltre a sanzioni, in relazione a un atto di mutuo dissenso di compravendita immobiliare stipulato da un notaio e registrato in autoliquidazione con imposta fissa. Il giudice di appello aveva accolto il ricorso del notaio, ritenendo che una precedente comunicazione dell'ufficio territoriale su un caso analogo integrasse una risposta a interpello idonea a fondare un legittimo affidamento sulla tassazione in misura fissa. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 10 e 11 L. 212/2000 e dell'art. 28 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la comunicazione non era un interpello ma una mera informazione su prassi amministrativa, comunque non idonea a derogare alla disciplina legale; inoltre la risoluzione per mutuo dissenso è soggetta a imposta proporzionale quando non dipenda da clausola o condizione risolutiva espressa o da patto tempestivo. 2) violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 10, comma 2, L. 212/2000, sostenendo che, anche a voler ravvisare un affidamento tutelabile, ciò inciderebbe solo su sanzioni e interessi, non sull'obbligazione tributaria principale, sicché la decisione di merito non avrebbe potuto annullare integralmente l'avviso ma solo ricalcolarlo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la comunicazione dell'ufficio non fosse un interpello in senso tecnico e che, comunque, il mutuo dissenso di compravendita immobiliare, in assenza dei presupposti del comma 1 dell'art. 28 d.P.R. 131/1986, sia assoggettato a imposta di registro proporzionale ai sensi del comma 2. Ha inoltre escluso che la disciplina sul legittimo affidamento potesse sovvertire la chiara previsione legislativa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per affermare che la tutela del legittimo affidamento opera nei limiti previsti dalla legge e non consente di disapplicare una disciplina tributaria chiara.
art. 11 L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte esclude che la comunicazione dell'ufficio costituisca un interpello tecnico; l'istituto riguarda casi di obiettiva incertezza interpretativa o di qualificazione della fattispecie.
art. 28 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La risoluzione del contratto è soggetta a imposta fissa solo se dipende da clausola o condizione risolutiva espressa o da patto autonomo tempestivo; se vi è mutuo dissenso senza tali presupposti, si applica l'imposta proporzionale come regola residuale.
art. 8 Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Non applicabile al mutuo dissenso concordato, perché riguarda la diversa ipotesi di risoluzione giudiziale per vizio di funzionamento del rapporto.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel secondo motivo per sostenere che la tutela processuale non consente di sottrarre all'imposizione il tributo dovuto, ma il motivo è stato assorbito.
art. 10, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
Anche se vi fosse stato affidamento del contribuente, la conseguenza riguarderebbe sanzioni e interessi, non l'obbligazione principale di imposta.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, il mutuo dissenso di una compravendita immobiliare è assoggettato a tassazione proporzionale quando non ricorrano i presupposti della risoluzione soggetta a imposta fissa previsti dall'art. 28 d.P.R. 131/1986.
- Una comunicazione dell'ufficio su una prassi locale non equivale, di per sé, a un interpello ai sensi dell'art. 11 L. 212/2000 e non può contrastare con la disciplina legislativa applicabile.
- Il legittimo affidamento del contribuente, ove invocabile, non può derogare a una norma tributaria dal tenore letterale chiaro; al più può incidere su sanzioni e interessi, non sull'imposta principale dovuta.
- La risoluzione consensuale del contratto va distinta dalla risoluzione giudiziale: solo la prima, se non ricorrono le condizioni di legge per l'imposta fissa, resta soggetta alla regola residuale dell'imposta proporzionale.
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