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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24514/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di usura per cui in primo grado era intervenuta condanna, contestando però la legittimità della confisca disposta (art. 644 c.p., ultimo comma). In particolare il ricorrente deduceva che la confisca disposta fosse in realtà una confisca per equivalente non ammissibile nella fattispecie e che l'ammontare confiscato (12.000 euro) dovesse essere ridotto a 6.600 euro, cioè agli interessi usurari effettivamente percepiti, escludendo 5.400 euro corrispondenti al capitale prestato e restituito.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato la confisca di 12.000 euro quale profitto del reato di usura qualificandola come confisca diretta (non per equivalente) ai sensi dell'art. 644 c.p., e ha escluso che la modifica normativa rappresentata dall'art. 578 bis c.p.p. potesse essere applicata retroattivamente ai fatti oggetto del processo. La Corte ha inoltre precisato che, in materia di usura, il profitto confiscabile coincide con gli interessi usurari effettivamente percepiti (anche se materialmente rappresentati da titoli di credito non incassati), mentre il capitale prestato e restituito non integra il profitto del reato. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a rimborsare una somma a titolo di spese.

Norme richiamate

  • art. 578 bis c.p.p.

    quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato

    Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'art. 578 bis, avendo natura sostanziale e processuale e rilevando ai fini della garanzia di non retroattività, non sia applicabile a fatti commessi prima della sua entrata in vigore; quindi la disciplina introdotta non può essere usata per modificare il regime della confisca per fatti anteriori alla norma.

  • art. 644 c.p. (ultimo comma)

    La confisca del prezzo o del profitto prevista dall'art. 644 c.p. è una confisca obbligatoria che colpisce il profitto del reato; quando il profitto è costituito da denaro si qualifica come confisca diretta, a valenza prevalentemente preventiva più che punitiva, e può essere disposta anche in caso di sentenza che dichiari estinto il reato per prescrizione purché vi sia stata pronuncia di condanna (anche sostanziale) e gli accertamenti sulla responsabilità e sulla qualificazione del bene mantengano efficacia.

  • art. 240 c.p. (riferimenti alla distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa)

    La confisca facoltativa (art. 240, comma 1 c.p.) non è estendibile automaticamente ai casi di estinzione del reato per prescrizione; la giurisprudenza limita l'estensione alle fattispecie in cui la natura della confisca (obbligatoria per prezzo/profitto) giustifica il mantenimento della misura anche se il reato si estingue per prescrizione.

  • d.lgs. n. 21/2018 (art. 8, co.4) e legge n. 3/2019 (art.1, co.4, lett.f)

    Norme che hanno introdotto/modificato l'art. 578 bis c.p.p.; la Corte ha richiamato tali interventi in relazione al principio di non retroattività e alla necessità di valutare la loro applicabilità ai fatti commessi anteriormente.

  • Sez. U., Sent. n. 31617/2015 (c.d. Lucci)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che la confisca delle somme di denaro riconducibili al prezzo o al profitto del reato è da considerarsi confisca diretta e non richiede la prova del nesso materiale tra la somma sequestrata e il singolo atto criminoso; tale principio è stato richiamato per qualificare la confisca in tema di usura.

  • Sez. 6, Sent. n. 45090/2014 e Sez. 2, n. 16045/2023

    Giurisprudenza che conferma la nozione di profitto del reato come effettivo arricchimento ottenuto e ricomprende negli interessi usurari percepiti anche somme rappresentate da titoli di credito; il capitale restituito non costituisce profitto confiscabile.

Massime di principio

  • La confisca del prezzo o del profitto prevista dall'art. 644 c.p. va qualificata, quando il profitto è denaro, come confisca diretta: può essere disposta anche se il reato è dichiarato estinto per prescrizione, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna (anche sostanziale) e che gli accertamenti sulla responsabilità e sulla natura del bene da confiscare restino inalterati.
  • La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e soggiace a un regime diverso; le modifiche procedurali (es. art. 578 bis c.p.p.) non si applicano retroattivamente ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore.
  • In reati di usura il profitto confiscabile è costituito dagli interessi usurari effettivamente percepiti anche se materialmente rappresentati da titoli di credito non incassati; il capitale prestato e restituito non costituisce profitto del reato e quindi non è soggetto a confisca come profitto.
  • Non è possibile estendere la disciplina della confisca obbligatoria a ipotesi di confisca facoltativa quando la sentenza dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, salvo che non sussistano i requisiti propri della confisca obbligatoria richiamata dalla norma.
  • Nelle impugnazioni contro sentenze che dichiarano estinto il reato per prescrizione, il giudice può decidere 'ai soli effetti della confisca' solo nei limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata, verificando la persistenza degli accertamenti di responsabilità già effettuati nei gradi precedenti.

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