Cassazione Penale, Ordinanza n. 12553/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, nel giudizio abbreviato, aveva confermato la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che le doglianze del ricorrente vertevano principalmente su due profili: la insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e la mancanza di una certa percezione delle espressioni offensive da parte di più persone e di numerosi detenuti; inoltre veniva censurata la sussistenza della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici, ripetitivi di censure già esaminate e comunque non consentiti in sede di legittimità, perché già adeguatamente confutati dal giudice di merito con argomentazioni logiche e complete.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano generiche e meramente riproduttive di questioni già vagliate e disattese in appello con corrette argomentazioni giuridiche. In particolare, la decisione impugnata aveva già motivato sulla sussistenza del dolo e sulla certa percezione delle offese da parte di più persone, richiamando anche l'intervento del comandante che aveva udito le urla dal proprio ufficio; inoltre la censura sulla recidiva era stata affrontata e superata con motivazione logica e completa, anche con correzione della sentenza di primo grado. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice per il delitto oggetto di condanna confermata in appello; la Corte non rivaluta il merito della prova quando le censure sono generiche o ripetitive.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logica e completa.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già affrontato e confutato puntualmente le doglianze su dolo, percezione del fatto e recidiva.
- Per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la motivazione sulla certa percezione delle espressioni offensive da parte di più persone costituisce un passaggio decisivo ai fini della conferma della responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluso il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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