Cassazione Penale, Ordinanza n. 13903/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano in gran parte diretti a contestare il merito della decisione e, per il profilo sanzionatorio, erano generici perché meramente ripetitivi rispetto alla motivazione della sentenza d'appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati ascritti. Dai passaggi riportati emerge che i primi due motivi contestavano l'affermazione di responsabilità, chiedendo una rivalutazione del merito e proponendo letture alternative delle fonti di prova; la Corte di cassazione li ha ritenuti reiterativi e non consentiti in sede di legittimità. Il testo richiama anche la conferma della decisione circa l'autorizzazione alla consultazione degli atti da lui redatti da parte di un'ausiliare di polizia e la corretta qualificazione giuridica della condotta ex art. 474 c.p. L'ulteriore motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, ma è stato considerato anch'esso generico e ripetitivo, perché la sentenza impugnata conteneva già ampia motivazione sul punto.
Norme richiamate
La Corte richiama la corretta qualificazione giuridica della condotta contestata in relazione alla fattispecie di uso/traffico di segni o marchi contraffatti, senza censurare la qualificazione operata nei gradi di merito.
È la base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del merito o nella proposta di letture alternative delle prove.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando è meramente reiterativo di censure già esaminate e confutate nella sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la motivazione.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è generica se non si confronta con l'apparato argomentativo già sviluppato dal giudice di merito sulla pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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