Cassazione Penale, Sentenza n. 23793/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di molestie ex art. 660 c.p., per avere l'imputato, in quattro occasioni e per petulanza e biasimevole motivo, molestato la persona offesa sulla pubblica via invitandola ad avere rapporti sessuali con lui. Il giudice di merito ha ritenuto attendibile la persona offesa e inattendibili le prove difensive, condannando inoltre l'imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese alla parte civile. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: violazione di legge e vizi di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva, erronea valutazione delle prove, omessa considerazione di elementi contrari alla credibilità della persona offesa, inattendibilità delle dichiarazioni della parte civile per contraddizioni tra querela, sommarie informazioni e dibattimento, mancata valutazione di dichiarazioni della sorella della persona offesa e dei pregressi contrasti tra le famiglie, implausibilità del narrato circa alcuni incontri casuali, nonché errata dosimetria della pena. La difesa ha anche sostenuto che la condotta non integrerebbe il reato, prospettando un mero 'catcalling' privo di intimidazione e di effettiva volontà molesta, e contestando che semplici vicinanze in luoghi pubblici possano integrare il delitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Quanto alla credibilità della persona offesa, ha osservato che il Tribunale aveva svolto una valutazione complessiva e non illogica della testimonianza dibattimentale, utilizzando correttamente la querela solo per la contestazione e valorizzando anche il comportamento processuale della persona offesa e il contesto temporale degli episodi. Ha inoltre escluso che le censure dimostrassero manifeste contraddizioni o errori logici decisivi. Sul punto della configurabilità dell'art. 660 c.p., la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva: il reato non richiede necessariamente reiterazione né un connotato intimidatorio, essendo sufficiente la petulanza o il biasimevole motivo; nel caso concreto, la reiterazione di richieste sessuali indesiderate e intrusive, protrattasi per quattordici mesi, integrava la molestia penalmente rilevante. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
La molestia o il disturbo alla persona sono integrati anche da condotte reiterate di invadenza finalizzate a ottenere prestazioni sessuali, quando siano petulanti o sorrette da biasimevole motivo; non è richiesta necessariamente una condotta abituale né un connotato intimidatorio.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile e della assenza di manifesta illogicità o contraddizioni decisive; è preclusa la rilettura del merito e la diversa apprezzamento delle prove.
In caso di diffusione del provvedimento occorre omettere generalità e altri dati identificativi per esigenze di riservatezza.
In caso di declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura di attendibilità, credibilità e forza persuasiva delle prove, salvo la presenza di manifesta illogicità, contraddizioni decisive o motivazione apparente.
- L'attendibilità della persona offesa è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione può essere sindacata solo se la motivazione presenti fratture logiche evidenti, congetture non verificabili o l'omissione di elementi decisivi effettivamente incompatibili con la decisione.
- Il reato di molestie ex art. 660 c.p. può essere integrato anche da una sola condotta, se da essa derivino molestia o disturbo; la reiterazione non è elemento necessario, ma può rafforzare la rilevanza penale della condotta.
- Ai fini dell'art. 660 c.p. non è indispensabile una minaccia o un'intimidazione: è sufficiente una petulanza intesa come invadenza arrogante e inopportuna, oppure un biasimevole motivo, come l'insistente ricerca di contatti o prestazioni sessuali non gradite.
- Le doglianze che oppongono al giudizio di merito una ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili quando non individuano un vizio logico manifesto nella motivazione impugnata ma si limitano a contestarne la persuasività.
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