Cassazione Civile, Ordinanza n. 34674/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (detentore)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra fratelli relativa ad alcuni macchinari agricoli, tra cui un trattore, dei quali uno dei due sosteneva la proprietà e chiedeva la restituzione, oltre al rendiconto dei frutti percepiti per l'uso e la detenzione dei beni. Il tribunale aveva respinto la domanda e anche la riconvenzionale di usucapione. La corte d'appello ha confermato il rigetto, rilevando che la documentazione tempestivamente prodotta non dimostrava che il trattore e gli altri macchinari appartenessero all'appellante, anche perché la descrizione dei beni in citazione era troppo sommaria per consentirne una compiuta identificazione. In cassazione il soccombente ha proposto ricorso con tre motivi, ma la sentenza non entra nel merito delle censure perché il controricorrente ha eccepito la tardività dell'impugnazione: la sentenza d'appello risultava notificata via PEC al difensore del ricorrente il 12 novembre 2018, sicché il termine breve scadeva l'11 gennaio 2019, mentre il ricorso era stato notificato solo il 7 maggio 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione di tardività sollevata dal controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che non poteva parlarsi di improcedibilità per mancanza della relata di notifica della sentenza, poiché la sentenza notificata era comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotta dal controricorrente; il vizio decisivo era quindi la proposizione oltre il termine breve di impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
"improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c."
La sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica della sentenza non opera se la sentenza notificata è comunque nella disponibilità del giudice, ad esempio perché prodotta dalla parte controricorrente o acquisita dal fascicolo d'ufficio.
Cass. S.U. n. 10648/2017
È richiamata per affermare che l'improcedibilità del ricorso non può essere dichiarata quando la sentenza notificata, pur non prodotta dal ricorrente con la relata, sia comunque disponibile nel processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Viene richiamato quale fonte che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è stata notificata alla controparte, il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla data della notificazione al difensore costituito nel grado precedente.
- La tardiva notificazione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, indipendentemente dalle censure dedotte nel merito.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica della sentenza non può essere dichiarata se la sentenza notificata è comunque presente agli atti e disponibile per il giudice attraverso la produzione della controparte o l'acquisizione del fascicolo d'ufficio.
- Nei ricorsi dichiarati inammissibili proposti dopo il 30 gennaio 2013, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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