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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40975/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nullità della sentenza per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio per l'appello al difensore dell'imputato nominato con atto depositato il 23/04/2024; il decreto era stato invece notificato al precedente difensore, Avv. Claudio Longo

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il nuovo difensore, Avv. Antonino Patti, con nota del 10/01/2025 comunicò di non essere presente all'udienza del 17/01/2025 e di non avere eccezioni circa l'erronea notifica al precedente difensore, manifestando interesse alla definizione del processo e al dissequestro. Tale comportamento è stato qualificato come rinuncia a comparire e ha sanato la nullità ai sensi dell'art. 184 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 29/10/2025.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale incriminatrice (traffico illecito di sostanze stupefacenti); è il reato per il quale l'imputato è stato condannato e rispetto al quale è stato proposto il ricorso

  • art. 184 cod. proc. pen. (c.p.p.)

    La comunicazione del difensore di fiducia che manifesta la volontà di non eccepire l'omessa notifica è stata interpretata come rinuncia alla nullità e ha prodotto la sanatoria della nullità stessa

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità del ricorrente: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione dell'inammissibilità e perciò ne ha disposto la condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore nominato può essere sanata se il difensore di fiducia comunica tempestivamente alla corte di non avere eccezioni e manifesta la volontà di non comparire: tale comunicazione può essere qualificata come rinuncia e sanare la nullità ai sensi dell'art. 184 c.p.p.
  • La conoscenza effettiva della data dell'udienza da parte dell'imputato e del suo difensore e l'assenza di interesse a eccepire la nullità sono elementi che portano a dichiarare inammissibile il gravame per manifesta infondatezza
  • In cassazione il ricorso privo di fondamento è dichiarato inammissibile e può comportare la condanna del ricorrente alle spese e a sanzioni nella Cassa delle ammende quando sia ravvisabile una responsabilità nella proposizione del ricorso
  • Per evitare la perdita di rimedi processuali è importante che il difensore, se intende lamentare omissioni di notifica o altre nullità formali, le deduca tempestivamente e non manifesti comportamenti che possano essere interpretati come rinuncia
  • La mera errata notificazione a precedente difensore non è automaticamente determinante se vi sono atti successivi del difensore di fiducia che indicano la volontà di non eccepire: valutare caso per caso la tempestività e la portata delle comunicazioni difensive

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