Cassazione Civile, Ordinanza n. 33840/2024 del 21/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine dalla vendita di titoli depositati su un conto corrente intestato alla ricorrente, con contestuale trasferimento del ricavato a favore di un terzo. La correntista ha sostenuto che l’operazione fosse stata compiuta a sua insaputa dal convivente, con il concorso di altri soggetti e con l’intervento di un funzionario bancario, e ha chiesto la restituzione delle somme e il risarcimento delle conseguenze patrimoniali. Nei precedenti gradi di merito vi era stato un andamento oscillante: il tribunale aveva inizialmente accolto le domande nei confronti della banca, del funzionario e del convivente; la corte d’appello, poi, aveva riformato la decisione ritenendo che la correntista fosse pienamente consapevole delle operazioni e avesse quantomeno ratificato il comportamento altrui; la cassazione, nel 2017, aveva cassato la prima sentenza d’appello per motivazione insufficiente sul passaggio dalla mera consapevolezza alla prova dell’autorizzazione/ratifica. Riassunto il giudizio davanti al giudice di rinvio, la corte territoriale ha nuovamente rigettato le domande, valorizzando il complessivo quadro indiziario e soprattutto una testimonianza ritenuta decisiva per ritenere una ratifica tacita dell’operazione da parte della correntista. Con il ricorso per cassazione oggetto dell’ordinanza, la ricorrente ha denunciato: 1) violazione delle norme sulle prove testimoniali e delle regole in tema di mandato e ratifica, oltre che degli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando che il giudice di rinvio avesse trasformato una pretesa consapevolezza dell’operazione in prova della volontà di compierla o ratificarla; 2) violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede della banca, con mancata considerazione della possibile responsabilità aquiliana della banca per cooperazione colposa nell’illecito altrui; 3) responsabilità della banca per fatto del dipendente ex art. 2049 c.c.; 4) violazione dell’onere della prova e omesso esame di elementi istruttori relativi ai ruoli dei soggetti coinvolti e alla necessità di autorizzazione scritta; 5) errata valorizzazione della mancata contestazione degli estratti conto quale approvazione tacita delle operazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbiti gli altri, osservando che il giudice di rinvio aveva correttamente colmato il deficit motivazionale indicato dalla precedente cassazione, apprezzando fatti già acquisiti e una nuova deposizione testimoniale e giungendo, con motivazione sufficiente, a ritenere provata una ratifica tacita dell’operazione da parte della correntista; in tale prospettiva, la mera consapevolezza dell’operazione non era stata confusa con la prova della volontà, ma era stata considerata insieme ad ulteriori elementi univoci di avallo del comportamento altrui. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione del giudice di rinvio che aveva rigettato le domande della correntista. Ha ritenuto che la corte territoriale si fosse attenuta ai limiti del rinvio e avesse motivato in modo sufficiente, al di sopra del minimo costituzionale, il proprio convincimento sulla ratifica tacita dell’operazione di vendita e giroconto. In particolare, ha ritenuto corretta la valorizzazione del quadro indiziario complessivo e della deposizione del dipendente bancario che riferiva di un incontro in presenza della correntista nel quale la vicenda economica era stata sostanzialmente condivisa e formalizzata in scritture private. Poiché il primo motivo è stato giudicato infondato, tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con soccombenza della ricorrente sulle spese.
Norme richiamate
ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c.
citato solo per indicare il provvedimento monitorio/anticipatorio in forza del quale erano state riscosse somme poi chieste in restituzione
richiamato nei motivi di ricorso in tema di onere della prova
richiamato nei motivi di ricorso in tema di presunzioni semplici
richiamato nei motivi di ricorso in tema di presunzioni legali e loro efficacia
richiamato nei motivi di ricorso in tema di presunzioni semplici e gravità, precisione e concordanza
richiamato nei motivi di ricorso per pretesa ultrapetizione/omessa pronuncia
richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla valutazione delle prove
richiamato per invocare i doveri di correttezza nelle operazioni bancarie
richiamato per sostenere il dovere di diligenza qualificata della banca
richiamato per prospettare una responsabilità aquiliana della banca per cooperazione colposa nell’illecito
richiamato per affermare la responsabilità della banca per fatto del dipendente
richiamato nei motivi di ricorso in tema di limiti del mandato e spendita del potere rappresentativo
richiamato nei motivi di ricorso in tema di ratifica dell’atto compiuto senza potere
Massime di principio
- Quando il giudice di legittimità annulla una sentenza per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può riesaminare liberamente i fatti già acquisiti e valorizzare ulteriori elementi istruttori, purché colmi il deficit motivazionale individuato dalla Corte di cassazione.
- La mera consapevolezza dell’esecuzione di un’operazione bancaria non equivale, di per sé, alla prova dell’autorizzazione preventiva o della ratifica dell’operazione compiuta da altri: per imputarne gli effetti al titolare del rapporto occorre una manifestazione di volontà riferibile a quest’ultimo.
- La ratifica di un’operazione negoziale compiuta senza autorizzazione può essere provata anche per fatti concludenti, quando il comportamento complessivo della parte, letto nel contesto della vicenda, riveli in modo univoco l’avallo dell’operazione.
- Nei giudizi fondati su presunzioni, il giudice deve spiegare il percorso logico che collega i fatti noti al fatto ignoto da dimostrare; tuttavia, una motivazione sintetica è sufficiente se consente di comprendere perché gli elementi valorizzati siano univoci e convergenti.
- Le censure che mirano a sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del compendio istruttorio non sono idonee a scardinare la decisione di rinvio quando quest’ultima abbia reso una motivazione logicamente coerente e non apparente.
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