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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20150/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Fallimento ha chiesto il risarcimento di €57.600,00 nei confronti dell'amministratore Fazio Zallocco per aver omesso, nonostante la delibera assembleare del 30/6/2012, di chiedere tempestivamente il fallimento della società e per aver così aggravato il dissesto, in particolare accumulando canoni di locazione non dovuti. Zallocco ha resistito sostenendo di aver proseguito l'attività in vista di trattative per la cessione del ramo d'azienda. In primo grado la domanda è stata accolta; in appello l'amministratore ha dedotto, fra l'altro, che il danno doveva essere quantificato secondo l'art. 2486, comma 3, c.c. nella differenza dei netti patrimoniali e non nei canoni di locazione. La corte d'appello ha rigettato l'appello; la cassazione è stata proposta dal ricorrente su vari motivi, fra cui la non ammissione di prove testimoniali e la errata applicazione dell'art. 2486 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrimediabile la carenza di specificità delle censure sulla mancata ammissione di prove (il ricorrente non ha indicato nel ricorso i testi, i capitoli di prova e i contenuti necessari). Ha inoltre precisato che l'art. 2486, comma 3, c.c. si applica soltanto alle fattispecie di responsabilità previste dal comma 1 dello stesso articolo (cioè quando è accertata la responsabilità ex art. 2486, comma 1) e quindi non poteva essere invocato in senso estensivo nella vicenda concreta; comunque, anche a dire del ricorrente, la quantificazione del danno operata dalla corte d'appello (pari ai canoni di locazione maturati dal momento in cui l'amministratore avrebbe dovuto chiedere il fallimento fino alla dichiarazione di fallimento) è coerente con la prassi e con la giurisprudenza che valuta il danno come i debiti sorti in conseguenza dell'illegittima prosecuzione dell'attività. Sono state condannate le spese a carico del ricorrente e disposta la misura del contributo unificato prevista dall'art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2486 c.c.

    "quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo"

    La Corte ha chiarito che il comma 3 si applica solo se è accertata la responsabilità prevista dal comma 1; non è norma di applicazione autonoma a fatti diversi da quelli disciplinati dal comma 1. Anche se fosse applicata, il criterio del comma 3 non avrebbe mutato l'esito nel caso concreto, perché il giudice ha già adottato un criterio diretto e aderente alla realtà (canoni di locazione maturati).

  • art. 2484 c.c.

    Richiamato quale riferimento alle cause di scioglimento della società: l'individuazione del momento in cui nasceva il dovere di attivarsi (causa di scioglimento) è rilevante per determinare il periodo utile per la liquidazione del danno.

  • art. 2449 c.c. (abrogato)

    La sentenza rileva che l'art. 2449 è stato abrogato dalla riforma e non può costituire parametro diretto per la determinazione del danno; alcune argomentazioni dell'appellante fondate su tale articolo risultano improprie.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione all'onere della prova; la Corte tuttavia ha rilevato che in cassazione chi lamenta omissioni probatorie deve fornire nel ricorso la specifica indicazione delle risultanze e dei mezzi non valutati, pena l'inammissibilità.

  • art. 217 n.4 e art. 224 n.1 legge fallimentare

    Richiamati implicitamente come norme che impongono agli amministratori l'obbligo di chiedere il fallimento o di astenersi dal comportamenti che aggravino il dissesto; la mancata osservanza integra il fatto illecito che determina responsabilità e risarcimento per i debiti contratti dopo il sorgere del dovere.

  • d.lgs. n.14/2019 (art. 378)

    La riforma ha introdotto il nuovo art. 2486, comma 3; la Corte ha considerato la questione ratione temporis non determinante e si è soffermata sul contenuto e campo di applicazione della norma.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 e l. n. 228/2012

    Norme relative al contributo unificato: la Corte ha dato atto che il ricorrente dovrà versare un ulteriore contributo unificato nella misura dovuta per il ricorso.

  • art. 24 comma 3 e art. 111 comma 4 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in ordine al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che le censure attinenti alla mancata ammissione di prove fossero prive della specificity richiesta in cassazione e dunque inammissibili.

Massime di principio

  • Se l'amministratore omette colpevolmente di chiedere il fallimento nonostante la sussistenza di una causa di scioglimento, è responsabile per i danni consistenti nei debiti sorti dopo il momento in cui sarebbe dovuto intervenire (es. canoni di locazione maturati).
  • L'art. 2486, comma 3, c.c. disciplina un criterio di liquidazione del danno applicabile solo alle ipotesi di responsabilità previste dal comma 1 dell'art. 2486; non è dunque utilizzabile indipendentemente dalla qualificazione della fattispecie come prevista dal comma 1.
  • La differenza dei 'netti patrimoniali' è un criterio alternativo di liquidazione del danno; può essere utilizzato solo se la fattispecie è quella prevista dall'art. 2486 comma 1 e quando non esistono elementi di fatto più aderenti alla realtà che consentano una liquidazione diretta (es. debiti concretamente causati dall'illecita prosecuzione dell'attività).
  • In cassazione chi deduce omessa o errata valutazione di prove deve indicare con precisione nel ricorso i mezzi istruttori, i testi, i capitoli di prova e il contenuto delle risultanze contestate: la genericità comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Le spese e gli oneri processuali (compreso il contributo unificato) restano a carico del ricorrente soccombente; la Corte può liquidare in via sommaria le spese di giudizio.

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